Art. 2 
 
Requisiti per l'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento 
 
  1. Per l'iscrizione  agli  elenchi  del  Portale  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  limitatamente  alle  assunzioni  a  tempo
determinato. 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) non essere in quiescenza; 
    d) per  i  professionisti  e'  richiesta,  inoltre,  l'iscrizione
all'albo, collegio o ordine professionale  comunque  denominato,  ove
previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o  certificazioni  di
cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    e) per gli esperti e' richiesta la comprovata  esperienza  almeno
quinquennale; 
    f) per il personale  di  alta  specializzazione  sono  richiesti,
inoltre, il possesso della  laurea  magistrale  o  specialistica,  il
possesso del  dottorato  di  ricerca  o  un'esperienza  professionale
continuativa  almeno  triennale,  maturata   presso   enti   pubblici
nazionali  ovvero  presso  organismi  internazionali  o   dell'Unione
europea; 
    g)  posizione  regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  militari
laddove previsti per legge. 
  2. Non possono essere iscritti all'elenco coloro  che  siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
  3.  I  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  al  momento
dell'iscrizione e in quello della  sottoscrizione  del  contratto  di
lavoro a tempo determinato, fermi restando  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dall'ordinamento  vigente,  o  all'atto  del   conferimento
dell'incarico professionale. 
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che accedono agli elenchi
si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti. 
  5. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da  parte  degli  iscritti  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione
del cambiamento del recapito digitale  indicato,  ne'  per  eventuali
disguidi  telematici  o  altre   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
  6. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di
avvisi  pubblicati  dalle  amministrazioni,  inviate  con   modalita'
diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo  difforme  o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente decreto.