Art. 12 
 
                             Competenza 
 
  1. Il Gabinetto del Ministro rilascia i passaporti diplomatici e di
servizio nei casi previsti dall'art. 5, commi 1, 2 e 3,  lettera  f),
dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 10. 
  3. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione rilascia  i
passaporti diplomatici e di servizio nei casi diversi  da  quelli  di
cui al comma 1.