Art. 17 Regime giuridico degli ispettori autorizzati 1. Gli ispettori di cui all'art. 15, dopo aver frequentato il corso di formazione di cui all'allegato IV al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, ed aver superato l'esame di cui all'art. 5 dell'accordo del 17 aprile 2019, si qualificano quali ispettori autorizzati ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, e sono iscritti nel registro unico degli ispettori istituito presso il Dipartimento della mobilita' sostenibile quali «ispettori autorizzati», ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 17 aprile 2019. 2. Ai fini dell'iscrizione nel registro unico degli ispettori e della verifica della permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione medesima, il Dipartimento svolge un controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate. 3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attivita' di revisione sui mezzi di cui all'art. 3, comma 1, non possono in alcun caso operare presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente e vengono individuati dall'organismo di supervisione territorialmente competente all'interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione. 4. Gli ispettori che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore, possono essere incaricati per le attivita' di revisione dei veicoli pesanti, e prestare la relativa attivita' di revisione, solo nell'ipotesi in cui i centri di controllo con cui sia sussistente tale rapporto di lavoro, non operino anche nella revisione dei veicoli pesanti. 5. Le limitazioni di cui al comma 4 si applicano anche agli ispettori che abbiano la titolarita' giuridica dell'impresa che gestisce il centro di controllo o, in caso di centro di controllo avente forma societaria, che abbiano la legale rappresentanza ovvero che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari di partecipazioni societarie, anche di minoranza. 6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici e' riconosciuto all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera dei soggetti richiedenti l'attivita' di controllo, determinato, anche in via forfettaria, secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e commisurato in funzione dei tempi necessari per lo svolgimento dell'attivita' e dei costi di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio assegnata. 7. Con decreto dell'autorita' competente, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e), del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di svolgimento e superamento dell'esame di cui al comma 1.