Art. 2 
 
        Definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche 
 
  1. Entro duecentoquaranta  giorni  dall'approvazione  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro per l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale,
previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  sono  approvate  le  specifiche
tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato 1  e  i  relativi  tempi  di
attuazione,  comunque  non  superiori  ad  un  anno  dalla  data   di
pubblicazione. 
  2. Il gruppo  tecnico  provvede  al  costante  aggiornamento  delle
specifiche tecniche, conseguente alle evoluzioni tecnologiche e  alle
variazioni determinate da esigenze operative.  L'aggiornamento  delle
specifiche tecniche ed i relativi tempi di attuazione,  comunque  non
superiori ad un anno dalla data di pubblicazione, sono approvati  con
le modalita' di  cui  al  comma  1,  ad  esclusione  delle  modifiche
concernenti  aspetti  non  sostanziali  adottati  con   decreto   del
Ministero dello sviluppo economico di concerto  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica e con  il  Dipartimento  per  la  transizione
digitale, sentita la Conferenza unificata.