Art. 2 Definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche 1. Entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione. 2. Il gruppo tecnico provvede al costante aggiornamento delle specifiche tecniche, conseguente alle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative. L'aggiornamento delle specifiche tecniche ed i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione, sono approvati con le modalita' di cui al comma 1, ad esclusione delle modifiche concernenti aspetti non sostanziali adottati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Dipartimento per la transizione digitale, sentita la Conferenza unificata.