Art. 12 - Presentazione di istanze al SUAP 1 La presentazione dell'istanza da parte del richiedente al SUAP e' effettuata attraverso le funzionalita' della componente informatica Front-office SUAP. 2. Le attivita' realizzate attraverso la componente informatica Front-office SUAP sono: a l'identificazione digitale del richiedente, cosi' come previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo marzo 2005, n. 82 ; b l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata; c l'individuazione del singolo procedimento; d la verifica della completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati; e l'assegnazione di un codice univoco all'istanza; f l'individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli enti terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite i servizi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10; g l'emissione della ricevuta prevista all'articolo 5, comma 4 del Regolamento e dall'articolo 18-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente tra l'altro gli effetti della verifica di cui alla lett. d), il codice univoco dell'istanza di cui alla lett. e) e i pagamenti effettuati di cui alla lett. f) ed in generale i dati identificativi del soggetto presentatore e della pratica. 3. La componente informatica Front-office SUAP riceve l'istanza e, sulla base delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, la inoltra alla componente informatica Back-office SUAP di competenza nelle modalita' indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.