Art. 14 - Collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa 1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento, il registro imprese rende accessibile al SUAP competente e agli Enti terzi competenti le informazioni relative all'iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso. 2. Anche al fine della raccolta e conservazione nel fascicolo informatico di impresa, di cui all'articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento, il collegamento tra il SUAP e il repertorio delle notizie economiche e amministrative garantisce l'aggiornamento dello stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. 3. Il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa, nel rispetto del principio della decertificazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, assicurano ai SUAP e agli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici l'accesso ai loro dati attraverso servizi interoperabili definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 4. L'utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da parte dei SUAP e degli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' assicurato senza oneri economici per gli stessi.