(Allegato-art. 14)
Art. 14 - Collegamento tra il SUAP e il registro  delle  imprese,  il
repertorio delle notizie economiche e amministrative e  il  fascicolo
informatico di impresa 
 
  1  Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento,  il
     registro imprese rende accessibile al  SUAP  competente  e  agli
     Enti terzi competenti le informazioni relative all'iscrizione ed
     agli eventi modificativi delle imprese, nonche' le  informazioni
     relative alle segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  ed
     alle comunicazioni  provenienti  dagli  altri  SUAP,  anche  con
     riferimento alle attivita' non soggette a  SCIA,  funzionali  al
     procedimento in corso. 
 
  2. Anche al fine  della  raccolta  e  conservazione  nel  fascicolo
     informatico di impresa, di cui all'articolo 43-bis  decreto  del
     Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445   e
     all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,
     ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento,  il
     collegamento  tra  il  SUAP  e  il  repertorio   delle   notizie
     economiche e  amministrative  garantisce  l'aggiornamento  dello
     stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri  atti
     di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. 
 
  3. Il  registro  delle  imprese,  il   repertorio   delle   notizie
     economiche  e  amministrative  e  il  fascicolo  informatico  di
     impresa,  nel  rispetto  del  principio  della  decertificazione
     amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge   12
     novembre 2011, n. 183, assicurano ai SUAP e agli Enti terzi  che
     fanno  parte  del  Sistema  Informatico  degli  Sportelli  Unici
     l'accesso  ai  loro  dati  attraverso   servizi   interoperabili
     definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 
 
  4. L'utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da  parte  dei  SUAP  e
     degli Enti terzi che fanno parte del Sistema  Informatico  degli
     Sportelli Unici e' assicurato  senza  oneri  economici  per  gli
     stessi.