(Allegato-art. 3)
Art. 3 - Ambito di applicazione 
 
  1  Il  presente  Allegato  si  applica  al   SUAP   come   definito
     dall'articolo 1, comma  1,  lettera  m)  del  Regolamento,  agli
     uffici comunali  e  alle  altre  amministrazioni  pubbliche  che
     intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma  3
     del Regolamento. 
 
  2. L'insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui  al  comma
     1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi  dell'articolo  5,
     costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici. 
 
  3. L'architettura logica del Sistema  Informatico  degli  Sportelli
     Unici e' caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche: 
      a  Componente Front-office SUAP, che consente l'interazione con
         i soggetti che presentano un'istanza al SUAP e  assicura  il
         reperimento, anche presso  le  fonti  dati  certificate,  di
         informazioni,  atti  e  documenti,   relativi   al   singolo
         procedimento,  nonche'  la   realizzazione   di   tutte   le
         comunicazioni necessarie per la gestione  e  la  conclusione
         del procedimento avviato con l'istanza del richiedente; 
      b  Componente  Back-office  SUAP,  che  riceve  l'istanza   dal
         Front-office  SUAP  e  assicura   il   coordinamento   delle
         comunicazioni da e verso gli  Enti  terzi  interessati  allo
         specifico   procedimento   avviato   con    l'istanza    del
         richiedente; 
      c  Componente  Enti  terzi,   che   consente   alle   pubbliche
         amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  di   ricevere
         l'istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office
         SUAP  e  di  svolgere  tutte  le  attivita'  necessarie  per
         l'adozione  del  parere  di   propria   competenza   qualora
         previsto; 
      d  Componente Catalogo del Sistema Informatico degli  Sportelli
         Unici,  che  costituisce  la  base  di  conoscenza  unica  e
         condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma  1,
         comprende l'elenco  dei  sistemi  informatici  di  cui  alle
         lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo
         scambio informatico delle informazioni tra le componenti  di
         cui ai precedenti punti a), b) e c).