Art. 7 - Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi 1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalita' stabiliti dall'articolo 2 del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformita' delle componenti informatiche secondo le modalita' indicate dallo stesso Gruppo tecnico. 2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformita' del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 e, in caso di riscontro positivo, provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11. 3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. 4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformita' alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1. 5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. 6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformita' alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti e stabilisce le modalita' mediante le quali l'Ente si debba dotare di un sistema informatico adeguato.