(Allegato-art. 7)
Art. 7 - Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi 
 
  1  A seguito della  approvazione  delle  specifiche  tecniche,  nei
     tempi di attuazione e con le modalita' stabiliti dall'articolo 2
     del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni  pubbliche
     coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici  che
     implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle
     specifiche tecniche predisposte dal Gruppo  tecnico  di  cui  al
     comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al  Ministero  la  verifica
     tecnica di conformita' delle componenti informatiche secondo  le
     modalita' indicate dallo stesso Gruppo tecnico. 
 
  2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche
     tecniche di conformita' del sistema informatico  utilizzato  dai
     soggetti di cui al comma 1 e, in  caso  di  riscontro  positivo,
     provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema
     Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11. 
 
  3. In caso di esito negativo delle verifiche  tecniche  di  cui  al
     comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1  le
     anomalie riscontrate, con l'indicazione  del  periodo,  comunque
     non inferiore a trenta e non  superiore  a  centottanta  giorni,
     entro cui le stesse devono essere risolte. 
 
  4. Il  Ministero  si  riserva  di  verificare,  previo  avviso,  la
     permanenza della conformita' alle specifiche tecniche  da  parte
     dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1. 
 
  5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4,  il
     Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo  del
     Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11
     dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti
     interessati  le  anomalie  riscontrate  con  l'indicazione   del
     periodo, comunque non superiore a trenta giorni,  entro  cui  le
     stesse devono essere risolte. 
 
  6. Decorso il periodo di cui al  comma  5  senza  che  siano  state
     eliminate le  anomalie  riscontrate  dal  Ministero,  lo  stesso
     revoca la  conformita'  alle  specifiche  tecniche  del  sistema
     informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo  del
     Sistema Informatico degli Sportelli Unici  di  cui  all'articolo
     11,  dandone  comunicazione  a  tutti  gli  enti  coinvolti  nei
     procedimenti e stabilisce le modalita' mediante le quali  l'Ente
     si debba dotare di un sistema informatico adeguato.