Art. 8 - Componente informatica Front-office SUAP 1 La componente informatica di Front-office SUAP assicura: a la realizzazione delle interazioni del SUAP con l'impresa in modalita' digitale nel rispetto delle linee guida di design servizi digitali della PA; b la disponibilita' delle informazioni relative ai procedimenti di competenza del SUAP; c l'identificazione del richiedente in relazione all'istanza ricevuta secondo quanto prescritto dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del CAD, nonche' attraverso l'integrazione con l'infrastruttura nazionale che garantisce la circolarita' delle identita' digitali europee in attuazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; d la disponibilita' della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, per la compilazione dell'istanza da parte del richiedente, comprensiva degli allegati tecnici; e l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del CAD per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD; f l'associazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata, al fine di assicurare il tracciamento della stessa nella componente informatica di Back- Office SUAP e in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre amministrazioni interessate al procedimento; g l'eventuale integrazione dell'istanza da parte del richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento; h l'accesso da parte del richiedente all'iter della pratica per verificare lo stato della stessa; i la disponibilita' al richiedente, agli uffici comunali e alle amministrazioni interessate degli atti della pratica, comprensiva dell'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento; j ove necessario, il reperimento dei dati dalle fonti dati certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo specifico procedimento. 2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5: a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5; b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici; c ove necessario, assicura le modalita' di comunicazione con le fonti dati certificate e gli enti terzi conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti che ricevono la segnalazione contestualmente alla comunicazione unica, in attuazione dell'articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento e dell'articolo 19-bis, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici. A tal fine, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite il front end del SUAP e inoltrano la ricevuta di avvio del procedimento al soggetto richiedente.