(Allegato-art. 8)
Art. 8 - Componente informatica Front-office SUAP 
 
  1  La componente informatica di Front-office SUAP assicura: 
      a  la realizzazione delle interazioni del SUAP con l'impresa in
         modalita' digitale nel rispetto delle linee guida di  design
         servizi digitali della PA; 
      b  la   disponibilita'   delle   informazioni    relative    ai
         procedimenti di competenza del SUAP; 
      c  l'identificazione del richiedente in  relazione  all'istanza
         ricevuta secondo quanto prescritto dall'articolo  65,  comma
         1, lett. b) del CAD, nonche' attraverso  l'integrazione  con
         l'infrastruttura nazionale che  garantisce  la  circolarita'
         delle  identita'  digitali   europee   in   attuazione   del
         Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento  europeo  e  del
         Consiglio del 23 luglio 2014; 
      d  la   disponibilita'   della    modulistica    unificata    e
         standardizzata approvata dalla Conferenza unificata  di  cui
         all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
         281, ai sensi  del  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
         legislativo 30 giugno 2016,  n.  126,  per  la  compilazione
         dell'istanza da parte  del  richiedente,  comprensiva  degli
         allegati tecnici; 
      e  l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
         5, comma 2 del CAD per i  pagamenti  spettanti  a  qualsiasi
         titolo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD; 
      f  l'associazione  di  un  codice  univoco  ad   ogni   istanza
         presentata, al fine  di  assicurare  il  tracciamento  della
         stessa nella componente informatica di Back- Office  SUAP  e
         in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle
         altre amministrazioni interessate al procedimento; 
      g  l'eventuale   integrazione   dell'istanza   da   parte   del
         richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali
         e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento; 
      h  l'accesso da parte del richiedente  all'iter  della  pratica
         per verificare lo stato della stessa; 
      i  la disponibilita' al richiedente,  agli  uffici  comunali  e
         alle amministrazioni interessate degli atti  della  pratica,
         comprensiva  dell'eventuale  provvedimento  conclusivo   del
         procedimento; 
      j  ove necessario, il reperimento dei  dati  dalle  fonti  dati
         certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo
         specifico procedimento. 
 
  2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli  Sportelli  Unici
     dotandosi  di  un  sistema   informatico   la   cui   componente
     informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle  specifiche
     tecniche di cui all'articolo 5: 
      a  realizza  modalita'  di   comunicazione   verso   le   altre
         componenti  informatiche  del  Sistema   Informatico   degli
         Sportelli Unici conformemente alle  specifiche  tecniche  di
         cui all'articolo 5; 
      b  utilizza i dati  presenti  nel  Catalogo  Sistema  Sportelli
         Unici  di  cui  all'articolo  11  per  l'individuazione  dei
         servizi offerti  dalle  altre  componenti  informatiche  del
         Sistema Informatico degli Sportelli Unici; 
      c  ove necessario, assicura le modalita' di  comunicazione  con
         le fonti dati certificate e  gli  enti  terzi  conformemente
         alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 
 
  3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti che  ricevono
     la segnalazione contestualmente  alla  comunicazione  unica,  in
     attuazione dell'articolo 5,  commi  2  e  4  del  Regolamento  e
     dell'articolo 19-bis, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990,  n.
     241, aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici.  A
     tal  fine,  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche  di   cui
     all'articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite
     il front end del SUAP e  inoltrano  la  ricevuta  di  avvio  del
     procedimento al soggetto richiedente.