Art. 2 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  dei  magistrati
                       negli uffici giudiziari 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quinquies,  come  introdotto  dall'articolo  1,  e'   inserito   il
seguente: 
    «Art.9-sexies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1.  Dal  15  ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere
adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari,
amministrativi, contabili  e  militari  nonche'  i  componenti  delle
commissioni tributarie non possono accedere  agli  uffici  giudiziari
ove svolgono la loro attivita' lavorativa se  non  possiedono  e,  su
richiesta, non esibiscono la certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2. 
  2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato  possesso  o  alla
mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da  parte  dei
soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata  con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
  3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del  presente  articolo
agli uffici giudiziari in violazione della  disposizione  di  cui  al
medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i
magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1,  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui
al medesimo comma  1  del  presente  articolo  secondo  i  rispettivi
ordinamenti  di  appartenenza.  Il  verbale  di  accertamento   della
violazione  e'  trasmesso  senza  ritardo  al  titolare   dell'azione
disciplinare. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto  compatibili,
quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano  anche  al  magistrato
onorario e ai giudici popolari. 
  5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria, individuato per  la  magistratura  ordinaria
nel procuratore generale presso la corte  di  appello,  e'  tenuto  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma  1,  anche
avvalendosi di delegati.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi
COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della
giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite
ulteriori modalita' di verifica. 
  6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e  4,  l'accesso  agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies 
  7. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13
dell'articolo 9-quinquies. 
  8. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei
alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del
processo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-sexies,  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.9-sexies  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici  giudiziari).
          - 1. Dal 15 ottobre  2021  e  fino  al  31  dicembre  2021,
          termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine  di
          tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
          di  sicurezza,  i  magistrati   ordinari,   amministrativi,
          contabili e militari nonche' i componenti delle commissioni
          tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari  ove
          svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono  e,
          su  richiesta,  non  esibiscono  la  certificazione   verde
          COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
                2.  L'assenza  dall'ufficio  conseguente  al  mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma  1  e'
          considerata  assenza  ingiustificata   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di
          assenza ingiustificata di cui al  primo  periodo  non  sono
          dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,
          comunque denominati. 
                3. L'accesso dei soggetti  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo  agli  uffici  giudiziari  in  violazione
          della disposizione di  cui  al  medesimo  comma  1  integra
          illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati
          ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma  1,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109,  e  per  gli  altri
          soggetti di cui al medesimo comma 1 del  presente  articolo
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.   Il
          verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
          ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
          compatibili, quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano
          anche al magistrato onorario e ai giudici popolari. 
                5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in
          cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato  per  la
          magistratura ordinaria nel procuratore generale  presso  la
          corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto  delle
          prescrizioni di  cui  al  comma  1,  anche  avvalendosi  di
          delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare  del  Ministero
          della giustizia,  per  i  profili  di  competenza,  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. 
                6. Fermo restando quanto previsto ai  commi  3  e  4,
          l'accesso  agli  uffici  giudiziari  in  violazione   della
          disposizione di cui  al  comma  1  e  la  violazione  delle
          disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
          comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 
                7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3,  9
          e 13 dell'articolo 9-quinquies. 
                8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e
          4, che accedono agli uffici  giudiziari,  ivi  inclusi  gli
          avvocati e gli altri difensori, i consulenti,  i  periti  e
          gli  altri   ausiliari   del   magistrato   estranei   alle
          amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del
          processo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - (Omissis). 
                2. Le certificazioni  verdi  COVID-19  attestano  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine del prescritto ciclo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  c-bis) avvenuta  guarigione  da  COVID-19  dopo  la
          somministrazione della prima dose di vaccino o  al  termine
          del prescritto ciclo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109  «Disciplina
          degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle  relative
          sanzioni e della  procedura  per  la  loro  applicabilita',
          nonche'   modifica   della   disciplina    in    tema    di
          incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento  di
          ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1,  comma  1,
          lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150»: 
                «Art. 12 (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica  una
          sanzione non inferiore alla censura per: 
                  a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui
          all'articolo  1,  arrecano  ingiusto   danno   o   indebito
          vantaggio a una delle parti; 
                  b)  la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di
          astensione nei casi previsti dalla legge; 
                  c) l'omissione, da  parte  dell'interessato,  della
          comunicazione al  Consiglio  superiore  della  magistratura
          della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di
          cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,  di
          cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,   come
          modificati dall'articolo 29 del presente decreto; 
                  d)  il  tenere  comportamenti  che,  a  causa   dei
          rapporti comunque esistenti con i  soggetti  coinvolti  nel
          procedimento  ovvero  a  causa  di  avvenute  interferenze,
          costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; 
                  e) i comportamenti previsti dall'articolo 2,  comma
          1, lettere d), e) ed f); 
                  f) il perseguimento di fini diversi  da  quelli  di
          giustizia; 
                  g) il reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento
          degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; 
                  h) la scarsa laboriosita', se abituale; 
                  i) la grave o abituale  violazione  del  dovere  di
          riservatezza; 
                  l) l'uso della qualita' di magistrato  al  fine  di
          conseguire vantaggi ingiusti; 
                  m)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari
          senza   avere   richiesto   o   ottenuto   la    prescritta
          autorizzazione dal Consiglio superiore della  magistratura,
          qualora per l'entita' e la natura  dell'incarico  il  fatto
          non si appalesi di particolare gravita'. 
              (Omissis).».