Art. 3 ter 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di  certificazioni  verdi  COVID-19
     per gli operatori volontari del servizio civile universale 
 
  1. Agli operatori del servizio civile universale  che  prestano  il
proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  si
applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni  di  cui
all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6,
del  decreto  legge  22  aprile  2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 6 marzo 2017, n. 40 «Istituzione  e  disciplina
          del servizio civile universale,  a  norma  dell'articolo  8
          della legge 6 giugno 2016, n. 106»: 
                «Art. 16 (Rapporto di servizio  civile  universale  e
          durata). - 1. Il rapporto di servizio civile universale  si
          instaura con la sottoscrizione del relativo  contratto  tra
          il  giovane  selezionato   dall'ente   accreditato   e   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, non e'  assimilabile
          ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata
          o parasubordinata  e  non  comporta  la  sospensione  e  la
          cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste  di
          mobilita'. 
                2. Il contratto,  finalizzato  allo  svolgimento  del
          servizio civile universale, recante la data di  inizio  del
          servizio attestata dal responsabile dell'ente,  prevede  il
          trattamento  giuridico   ed   economico,   in   conformita'
          all'articolo 17, nonche' le  norme  di  comportamento  alle
          quali l'operatore volontario deve attenersi e  le  relative
          sanzioni. 
                3. Gli assegni attribuiti agli operatori in  servizio
          civile universale, inquadrati nei redditi  derivanti  dalle
          assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono
          esenti da imposizioni tributarie e non sono  imponibili  ai
          fini previdenziali. 
                4. Il servizio civile universale, che puo'  svolgersi
          in Italia e all'estero, ha durata  non  inferiore  ad  otto
          mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla
          tipologia del programma di intervento. 
                5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli
          operatori volontari sono tenuti a realizzare  le  attivita'
          previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel
          contratto di  cui  al  comma  1,  e  non  possono  svolgere
          attivita'   di   lavoro   subordinato   o   autonomo,    se
          incompatibile con il  corretto  espletamento  del  servizio
          civile universale. 
                6.  Agli  operatori  volontari   e'   assicurata   la
          formazione, di durata complessiva non inferiore  a  ottanta
          ore, articolata in formazione generale, di durata minima di
          trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima  di
          cinquanta ore e commisurata alla durata  e  alla  tipologia
          del programma di intervento. 
                7. L'orario di  svolgimento  del  servizio  da  parte
          dell'operatore  volontario  si  articola  in   un   impegno
          settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o  sei
          giorni ovvero di un monte  ore  annuo  per  i  dodici  mesi
          corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente  a
          765 ore. 
                8. I soggetti  che  hanno  gia'  svolto  il  servizio
          civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e
          quelli che hanno svolto il servizio civile  universale  non
          possono presentare istanze di partecipazione  ad  ulteriori
          selezioni.».