Art. 3 quater 
 
          Misure urgenti in materia di personale sanitario 
 
  1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli  operatori
delle professioni sanitarie di cui  all'articolo  1  della  legge  1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',
al di fuori dell'orario di servizio e per un  monte  ore  complessivo
settimanale  non  superiore  a  quattro  ore,  non  si  applicano  le
incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per  i  quali  non
trovano  applicazione  gli  articoli  15-quater  e  15-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente
autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di  verificare
il rispetto  della  normativa  sull'orario  di  lavoro,  dal  vertice
dell'amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche
conseguenti all'emergenza pandemica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          23 luglio 2021 n.  105  «Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
          sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126: 
                «Art. 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale).
          - 1. In considerazione del rischio  sanitario  connesso  al
          protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,
          lo stato di  emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  prorogato  con
          deliberazioni del Consiglio  dei  ministri  del  29  luglio
          2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021,  e'
          ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  1°
          febbraio  2006,  n.  43   «Disposizioni   in   materia   di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini
          professionali»: 
                «Art.  1.  (Definizione).  -  1.   Sono   professioni
          sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,   riabilitative,
          tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle  previste  ai
          sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  e  del  D.M.  29
          marzo 2001 del Ministro  della  sanita',  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  118  del  23  maggio  2001,  i  cui
          operatori  svolgono,  in  forza  di  un  titolo  abilitante
          rilasciato   dallo   Stato,   attivita'   di   prevenzione,
          assistenza, cura o riabilitazione. 
                2.  Resta   ferma   la   competenza   delle   regioni
          nell'individuazione e formazione dei profili  di  operatori
          di interesse sanitario non riconducibili  alle  professioni
          sanitarie come definite dal comma 1. 
                3. Le norme della presente legge  si  applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i  rispettivi
          statuti speciali e le relative norme di attuazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  7,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412 «Disposizioni in materia  di
          finanza pubblica»: 
                «Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (Omissis). 
                7.  Con  il   Servizio   sanitario   nazionale   puo'
          intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto  e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico o privato, e con altri rapporti  anche  di  natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  nazionale  e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con la titolarita' o con la compartecipazione  delle  quote
          di imprese che possono configurare conflitto  di  interessi
          con  lo  stesso.  L'accertamento   delle   incompatibilita'
          compete,  anche  su  iniziativa  di   chiunque   vi   abbia
          interesse, all'amministratore  straordinario  della  unita'
          sanitaria locale al quale compete altresi'  l'adozione  dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal  1°
          gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro  a
          tempo definito, in servizio alla data di entrata in  vigore
          della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
          anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
          In corrispondenza dei predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto  orario,  con  progressivo  riassorbimento   delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale dei  medici  dipendenti  del  Servizio
          Sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego, purche' espletato fuori  dall'orario  di  lavoro
          all'interno delle strutture sanitarie o  all'esterno  delle
          stesse, con esclusione di strutture  private  convenzionate
          con il Servizio sanitario nazionale.  Le  disposizioni  del
          presente comma si  applicano  anche  al  personale  di  cui
          all'articolo  102  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382.  Per  detto  personale
          all'accertamento  delle  incompatibilita'   provvedono   le
          autorita'  accademiche  competenti.  Resta  valido   quanto
          stabilito dagli articoli 78, 116  e  117  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 novembre  1990  n.  384.  In
          sede di definizione  degli  accordi  convenzionali  di  cui
          all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e'
          definito il campo di applicazione del principio di unicita'
          del rapporto di lavoro  a  valere  tra  i  diversi  accordi
          convenzionali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
          presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
          parziale,  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
          e dall'articolo 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
                1-bis. Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
                2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
                3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
                3-bis. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui  al  comma  3
          non  siano  emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi   e'
          consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
          o da altre fonti normative. 
                5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
                6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e  le
          prestazioni derivanti: 
                  a)  dalla  collaborazione  a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                  b)   dalla   utilizzazione   economica   da   parte
          dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di
          invenzioni industriali; 
                  c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                  d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                  e) da incarichi per lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                  f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                  f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
                7.  I  dipendenti  pubblici  non   possono   svolgere
          incarichi  retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti  o
          previamente     autorizzati     dall'amministrazione     di
          appartenenza.      Ai       fini       dell'autorizzazione,
          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,
          anche  potenziali,   di   conflitto   di   interessi.   Con
          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del
          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la
          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le
          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
                7-bis. L'omissione del  versamento  del  compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti. 
                8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
                9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati
          non possono conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
                10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,
          deve essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza
          del  dipendente  dai  soggetti  pubblici  o  privati,   che
          intendono  conferire  l'incarico;  puo',  altresi',  essere
          richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione  di
          appartenenza   deve   pronunciarsi   sulla   richiesta   di
          autorizzazione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta stessa. Per  il  personale  che  presta  comunque
          servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
          di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
                11.  Entro  quindici   giorni   dall'erogazione   del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici. 
                12. Le amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
                13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
                14. Al fine della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
                15. Le amministrazioni che omettono  gli  adempimenti
          di cui ai commi da 11 a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
                16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
                16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
                16-ter. I dipendenti che, negli ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  15-quater  e
          15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502 «Riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
                «Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di  lavoro
          dei dirigenti  del  ruolo  sanitario).  -  1.  I  dirigenti
          sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o  a
          tempo determinato, con  i  quali  sia  stato  stipulato  il
          contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in  data
          successiva al 31 dicembre 1998, nonche'  quelli  che,  alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
          1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita'
          libero professionale  intramuraria,  sono  assoggettati  al
          rapporto di lavoro esclusivo. 
                2. Salvo quanto previsto al comma 1, i  dirigenti  in
          servizio alla data del 31 dicembre 1998, che  hanno  optato
          per   l'esercizio   dell'attivita'   libero   professionale
          extramuraria, passano, a domanda,  al  rapporto  di  lavoro
          esclusivo. 
                3. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          tutti i dirigenti in servizio alla  data  del  31  dicembre
          1998  sono  tenuti  a  comunicare  al  direttore   generale
          l'opzione in ordine al rapporto esclusivo.  In  assenza  di
          comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
          il rapporto esclusivo. 
                4. I soggetti di cui  ai  commi  1,  2  e  3  possono
          optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre  di
          ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo,  con
          effetto dal 1° gennaio  dell'anno  successivo.  Le  regioni
          hanno la facolta' di stabilire una cadenza  temporale  piu'
          breve.  Il  rapporto  di  lavoro  esclusivo   puo'   essere
          ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro
          che mantengono l'esclusivita' del rapporto  non  perdono  i
          benefici economici  di  cui  al  comma  5,  trattandosi  di
          indennita'  di  esclusivita'  e  non   di   indennita'   di
          irreversibilita'.  La  non  esclusivita'  del  rapporto  di
          lavoro non preclude la direzione di  strutture  semplici  e
          complesse. 
                5. I contratti collettivi di lavoro  stabiliscono  il
          trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
          sanitari  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
          collettiva.». 
                «Art. 15-quinquies (Caratteristiche del  rapporto  di
          lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il  rapporto
          di lavoro esclusivo  dei  dirigenti  sanitari  comporta  la
          totale  disponibilita'  nello  svolgimento  delle  funzioni
          dirigenziali  attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della
          posizione  ricoperta  e  della   competenza   professionale
          posseduta e della disciplina di appartenenza,  con  impegno
          orario contrattualmente definito. 
                2.  Il  rapporto   di   lavoro   esclusivo   comporta
          l'esercizio  dell'attivita'  professionale  nelle  seguenti
          tipologie: 
                  a) il diritto  all'esercizio  di  attivita'  libero
          professionale individuale,  al  di  fuori  dell'impegno  di
          servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
          dal  direttore  generale  d'intesa  con  il   collegio   di
          direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo
          72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                  b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
          attivita'  a  pagamento  svolta  in  equipe,  al  di  fuori
          dell'impegno  di  servizio,  all'interno  delle   strutture
          aziendali; 
                  c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
          attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
          individualmente o in equipe, al di  fuori  dell'impegno  di
          servizio,  in  strutture  di  altra  azienda  del  Servizio
          sanitario nazionale o  di  altra  struttura  sanitaria  non
          accreditata,  previa  convenzione   dell'azienda   con   le
          predette aziende e strutture; 
                  d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
          attivita' professionali, richieste  a  pagamento  da  terzi
          all'azienda, quando le predette attivita' siano  svolte  al
          di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
          dei  tempi  di  attesa,   secondo   programmi   predisposti
          dall'azienda  stessa,  sentite  le  equipes   dei   servizi
          interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
          cui al presente comma e i criteri  per  l'attribuzione  dei
          relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
          al personale che  presta  la  propria  collaborazione  sono
          stabiliti  dal  direttore  generale  in  conformita'   alle
          previsioni dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro.
          L'azienda  disciplina  i  casi  in  cui  l'assistito   puo'
          chiedere all'azienda medesima che la prestazione  sanitaria
          sia resa direttamente dal dirigente  scelto  dall'assistito
          ed  erogata  al  domicilio  dell'assistito   medesimo,   in
          relazione alle particolari prestazioni sanitarie  richieste
          o  al   carattere   occasionale   o   straordinario   delle
          prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia'  esistente
          fra il medico e l'assistito con  riferimento  all'attivita'
          libero    professionale    intramuraria     gia'     svolta
          individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
          dell'orario di lavoro 
                3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
          tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente  attivita'
          libero professionale e al fine  anche  di  concorrere  alla
          riduzione progressiva delle liste  di  attesa,  l'attivita'
          libero  professionale  non  puo'  comportare,  per  ciascun
          dipendente, un volume di  prestazioni  superiore  a  quella
          assicurato  per  i  compiti  istituzionali.  La  disciplina
          contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
          attivita' istituzionale e  attivita'  libero  professionale
          nel   rispetto   dei   seguenti    principi:    l'attivita'
          istituzionale  e'  prevalente  rispetto  a  quella   libero
          professionale,  che  viene  esercitata  nella  salvaguardia
          delle esigenze del servizio e della prevalenza  dei  volumi
          orari di attivita' necessari per i  compiti  istituzionali;
          devono essere comunque  rispettati  i  piani  di  attivita'
          previsti  dalla  programmazione  regionale  e  aziendale  e
          conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
          ed i tempi di attesa concordati con le equipe;  l'attivita'
          libero professionale e' soggetta a  verifica  da  parte  di
          appositi  organismi  e  sono  individuate   penalizzazioni,
          consistenti   anche   nella   sospensione    del    diritto
          all'attivita'  stessa,  in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  o   di   quelle
          contrattuali. 
                4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
          non  e'  consentito  l'uso  del  ricettario  del   Servizio
          sanitario nazionale. 
                5. Gli incarichi di direzione di struttura,  semplice
          o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per
          struttura,  ai  fini  del  presente  decreto,  si   intende
          l'articolazione organizzativa per  la  quale  e'  prevista,
          dall'atto aziendale di cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,
          responsabilita' di gestione di risorse  umane,  tecniche  o
          finanziarie. 
                6. Ai  fini  del  presente  decreto,  si  considerano
          strutture complesse i dipartimenti e  le  unita'  operative
          individuate secondo i criteri di cui all'atto di  indirizzo
          e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater,  comma  3.
          Fino  all'emanazione  del  predetto  atto  si   considerano
          strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla
          pregressa  normativa  ai  dirigenti  di   secondo   livello
          dirigenziale. 
                7. I  dirigenti  sanitari  appartenenti  a  posizioni
          funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che  non
          abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi  della
          pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione  di
          struttura complessa alla quale  sono  preposti.  Essi  sono
          sottoposti  a  verifica  entro   il   31   dicembre   1999,
          conservando fino a tale data il trattamento tabellare  gia'
          previsto per il secondo livello dirigenziale.  In  caso  di
          verifica   positiva,    il    dirigente    e'    confermato
          nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori  sette
          anni.  In  caso  di  verifica  non  positiva   o   di   non
          accettazione  dell'incarico  con  rapporto  esclusivo,   al
          dirigente  e'  conferito  un  incarico  professionale   non
          comportante direzione di struttura in  conformita'  con  le
          previsioni del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro;
          contestualmente  viene  reso  indisponibile  un  posto   di
          organico di dirigente. 
                8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
          di preferenza per gli incarichi didattici e  di  ricerca  e
          per   i   comandi    e    i    corsi    di    aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con  le
          specificazioni e gli adattamenti che  saranno  previsti  in
          relazione  ai  modelli  gestionali  e  funzionali  di   cui
          all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419,  dalle
          disposizioni di attuazione della delega stessa. 
                10.   Fermo   restando,   per   l'attivita'    libero
          professionale  in  regime  di  ricovero,  quanto   disposto
          dall'articolo 72, comma 11, della legge 23  dicembre  1998,
          n. 448, e' consentita, in caso di carenza  di  strutture  e
          spazi idonei  alle  necessita'  connesse  allo  svolgimento
          delle    attivita'    libero-professionali    in     regime
          ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e fino
          alla data, certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia
          autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria
          di appartenenza degli interventi strutturali  necessari  ad
          assicurare l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale
          intramuraria  e  comunque  entro   il   31   luglio   2007,
          l'utilizzazione del proprio  studio  professionale  con  le
          modalita' previste dall'atto di indirizzo  e  coordinamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  serie
          generale n. 121, del 26 maggio  2000,  fermo  restando  per
          l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso  dello
          studio nel caso di possibile  conflitto  di  interessi.  Le
          regioni possono disciplinare in modo  piu'  restrittivo  la
          materia in relazione alle esigenze locali.».