Art. 5 
 
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (soppressa) 
    b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente 
      «c-bis)   avvenuta   guarigione    da    COVID-19    dopo    la
somministrazione della  prima  dose  di  vaccino  o  al  termine  del
prescritto ciclo»; 
    c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo  giorno
successivo alla somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla medesima somministrazione»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi
accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla
somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a  seguito  del
prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi',  la  certificazione  verde
COVID-19 di cui al comma 2,  lettera  c-bis),  che  ha  validita'  di
dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.: 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 9, del decreto-legge 22 aprile
          2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          giugno 2021, n.  87,  si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'art. 3.