Art. 7 Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. a) al primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ». 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 621-bis, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis). 621-bis. Il Ministero della salute assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 4 milione di euro. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645. «Art. 1 (Potenziamento Servizio 1500). - 1 Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, e' autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi.».