Art. 7 
 
Servizio   di   assistenza   tecnica   per    l'acquisizione    delle
                    certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:  1.  Identico.  a)  al
primo  periodo:  1)  le  parole  «  La   competente   struttura   per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Il
Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge  17  giugno
2021, n. 87  »,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,  quale  servizio
supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in
potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita',  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile  dell'8  marzo  2020,  n.  645,  anche   ai   fini
dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al
secondo periodo, le parole  «  1  milione  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 4 milioni ». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  lettera  b),
pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023,
nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e  speciali  »,  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  621-bis,
          della citata legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                621-bis.  Il  Ministero  della  salute  assicura   il
          servizio   di   assistenza   tecnica,   mediante   risposta
          telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui  all'articolo  9  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  quale
          servizio supplementare rispetto a quello di contact  center
          reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di  pubblica
          utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
          Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020,  n.
          645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti
          negoziali in essere. Per il servizio di assistenza  tecnica
          per l'acquisizione delle certificazioni verdi  COVID-19  e'
          autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa  di  4  milione  di
          euro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  dell'ordinanza
          del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  dell'8
          marzo 2020, n. 645. 
                «Art.  1  (Potenziamento  Servizio  1500).  -  1   Il
          Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con
          decreto del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
          rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come  integrato  dal
          decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020,  nell'ambito  dei
          poteri di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, ai fini del  superamento  del  contesto
          emergenziale  indicato  in  premessa,  e'  autorizzato   ad
          affidare in outsourcing, per il potenziamento del  Servizio
          1500 - numero di pubblica utilita', relativo  all'infezione
          da nuovo coronavirus Covid-2019,  un  servizio  di  contact
          center di primo livello  composto  da  un  massimo  di  200
          postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore  su  24,  per  un
          periodo di due mesi.».