Art. 10 Collaudo 1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sara' effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. 2. Il beneficiario comunichera' l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'intervento previsto dall'Allegato 1 e' ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione. 3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovra' essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.