Art. 10 
 
                              Collaudo 
 
  1.  Il  collaudo  delle  opere  oggetto  del  finanziamento   sara'
effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. 
  2. Il beneficiario comunichera' l'avvenuta approvazione degli  atti
di  collaudo  al  Ministero  certificando  sotto  la  sua   esclusiva
responsabilita' che l'intervento previsto dall'Allegato 1 e' ultimato
e collaudato in  ogni  sua  parte  trasmettendo  copia  conforme  del
collaudo stesso e del relativo atto di approvazione. 
  3.  Anche  ai  fini  dell'applicazione  del  disposto  di  cui   al
precedente comma 1, almeno uno dei componenti  della  commissione  di
collaudo  dovra'  essere  un  rappresentante  del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.