Art. 6 
 
                         Attivita' ispettive 
 
  1. Per le attivita'  di  ispezione  degli  impianti  fissi  di  cui
all'art. 33 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' previsto
un riconoscimento economico da parte del gestore, con le  tariffe  di
cui al comma 3  fino  a  un  massimo  di  quaranta  ore-uomo  per  le
verifiche preliminari e di trenta ore-uomo per le verifiche in sito. 
  2. Le attivita' ispettive e le  relative  verifiche  in  sito  sono
svolte secondo un piano  recante  la  programmazione  e  la  relativa
previsione finanziaria, che e'  approvato  annualmente  dal  Comitato
ETS. 
  3. Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, per lo svolgimento delle attivita' ispettive di  cui  al
presente  articolo   il   Comitato   ETS   puo'   essere   supportato
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  e
da altri enti di ricerca con i quali il Ministero  della  transizione
ecologica sottoscrive apposite convenzioni. 
  4.  L'importo  della  tariffa,  dovuta  per  lo  svolgimento  delle
attivita'   di   cui   al   presente   articolo,   viene   comunicato
preventivamente al gestore affinche' provveda al  relativo  pagamento
prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a  tale
attivita' dedicato.