Art. 26 
 
Sostegno  della  mobilita',   anche   internazionale,   dei   docenti
                            universitari 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio e a valere  sulle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le  universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante  chiamata  diretta  di
studiosi  stabilmente  impegnati   all'estero   o   presso   istituti
universitari o di ricerca esteri, anche  se  ubicati  nel  territorio
italiano,  in  attivita'  di  ricerca  o   insegnamento   a   livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie  o  di  ricerca   estere   una   posizione   accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale  ovvero  di
studiosi che  siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni  internazionali.
»;)) 
    b)  al  terzo  periodo  le  parole  «  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca » sono sostituite dalle  seguenti  «
Ministro dell'universita' e della ricerca » e dopo le parole « previo
parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla  coerenza  del
curriculum dello studioso  con  il  settore  concorsuale  in  cui  e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare  per  il  quale  viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso  dei  requisiti
per il riconoscimento della chiara fama, ». 
  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      ((«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio
e a valere sulle facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca
o di terza missione, le universita' possono procedere  alla  chiamata
di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque  anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per  la
quale viene bandita la  selezione,  ovvero  di  studiosi  stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di  insegnamento,  che
ricoprono da almeno cinque  anni  presso  universita'  straniere  una
posizione  accademica  equipollente  sulla   base   di   tabelle   di
corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio  universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive  in  ordine
alla  corrispondenza  delle  proposte  progettuali   presentate   dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione
espresse dalle universita'.)) Per le chiamate di professori  ordinari
ai sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per   gli   aspiranti
commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di
cui all'articolo 16. Le universita'  pubblicano  ((nel  proprio  sito
internet istituzionale)) l'avviso pubblico  ai  fini  della  raccolta
delle manifestazioni di  interesse  per  la  copertura  di  posti  di
personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della
candidatura  ai  fini  della  manifestazione  di  interesse  non  da'
diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure  d'accesso  alle
qualifiche del personale docente  dell'Universita'.  La  proposta  di
chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei  professori  ordinari,  nel
caso di chiamata di un professore ordinario,  ovvero  dei  professori
ordinari  e  associati,  nel  caso  di  chiamata  di  un   professore
associato, e viene sottoposta, previo parere del  Senato  accademico,
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che  si  pronuncia
entro il termine di trenta  giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'
essere formulata anche  direttamente  dal  Senato  accademico,  ferma
restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione  secondo  le
modalita' di cui al secondo periodo. 
      5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma  5-bis  possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti  inquadrati  nei  ruoli  a
tempo  indeterminato,   ovvero   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,  preclinica
e clinica. ((Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente
comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l'ente
di appartenenza ed essere in possesso  dell'abilitazione  scientifica
nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui  si  riferisce
la procedura.)) 
      5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
    b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita'  stessa»
sono aggiunte  le  seguenti:  ((«,  ovvero))  alla  chiamata  di  cui
all'articolo 7, ((comma 5-bis».)) 
  ((2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del  decreto  legislativo
25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio  e  a
valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di  primo
ricercatore,  primo  tecnologo,  dirigente  di  ricerca  e  dirigente
tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la
medesima qualifica da  almeno  cinque  anni  presso  altro  Ente.  Le
chiamate  sono  effettuate  mediante  lo  svolgimento  di   procedure
selettive in ordine alla corrispondenza  delle  proposte  progettuali
presentate  dal  candidato  alle  esigenze  del  piano  triennale  di
attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter-  net  l'avviso
pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per
la copertura dei posti di cui al presente comma. 
  3-ter. Alle procedure selettive  di  cui  al  comma  3-bis  possono
partecipare   anche   professori    universitari    associati,    per
l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o   primo   tecnologo,   e
professori universitari ordinari, per l'inquadramento come  dirigente
di ricerca o dirigente tecnologo, pur- che'  in  servizio  da  almeno
cinque anni presso l'universita'». 
  2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentito il Ministro della salute.))