((Art. 38 bis 
 
     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 
 
  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento  e  allo
sviluppo  delle  competenze  tecniche,  digitali  e  manageriali  del
personale del sistema sanitario, a decorrere dal  triennio  formativo
2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo
10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata  all'assolvimento
in misura non  inferiore  al  70  per  cento  dell'obbligo  formativo
individuale dell'ultimo  triennio  utile  in  materia  di  formazione
continua in medicina.))