((Art. 43 quater 
 
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
  disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria 
 
  1. All'articolo 3 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole da: «, nel  termine  di  trenta  giorni»
fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I progetti di edilizia sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione  raggiunto,  compresi  gli  interventi  gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario ad acta anche  avvalendosi  allo  scopo  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per  i  servizi
sanitari regionali. Ove necessario  in  relazione  alla  complessita'
degli interventi,  il  Commissario  ad  acta  puo'  nominare  esperti
individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa   effettuata
mediante avviso pubblico tra  persone  di  comprovata  esperienza  ed
elevata professionalita', nel rispetto delle  previsioni  del  quadro
economico generale degli interventi».))