((Art. 46 bis 
 
Finanziamento di organismi sportivi per la promozione  dell'attivita'
                          sportiva di base 
 
  1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile  di  vita  sano  e
attivo  per  tutte  le  fasce  della  popolazione,  con   particolare
riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore  al  50
per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'  destinata  agli  organismi
sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1,  comma  630,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la  realizzazione
dell'attivita' sportiva di base in tutto il territorio nazionale. 
  2. I criteri e le  modalita'  attuative  per  l'attribuzione  delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 562,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport si avvale della societa' Sport e salute Spa.))