((Art. 48 bis 
 
    Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 83,  comma  3-bis,  le  parole:  «europei  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000
euro o di fondi»; 
  b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000»  e'  sostituita
dalla seguente: «25.000».))