IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del  30
maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione  regionale  Toscana   e   Umbria   riguardanti   il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Firenze (FI): 
    prot. n. 2015/7160 del 15 maggio 2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Barberino di Mugello,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Compendio immobiliare realizzato dal Ministero dei  lavori  pubblici
per il servizio di  pronto  intervento  in  Comune  di  Barberino  di
Mugello localita' cavallina»; 
    prot. n. 2015/426/RI del 5 marzo 2015 e prot. n. 2015/431/RI  del
5 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a  titolo  gratuito,
al Comune di Calenzano, ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Eredita' Maculan Lucia» e
«Ex alveo del torrente - Marina loc. La Chiusa»; 
    prot. n. 2015/434/RI del 5 marzo 2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Campi Bisenzio, ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Casello idraulico di Campi Bisenzio»; 
    prot.  n.  2015/1396/RI  del  19  giugno  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/2008/RI del  2  ottobre  2019,  prot.  n.
2015/1398/RI del 19 giugno 2015, rettificato con provvedimenti  prot.
n. 2016/481/RI del 22 marzo  2016  e  prot.  n.  2019/2009/RI  del  2
ottobre  2019,  e  prot.  n.  2015/3136/RI  del  21  dicembre   2015,
rettificato con provvedimento prot. n.  2019/2007/RI  del  2  ottobre
2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune
di Firenze, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decretolegge  n.
69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «Ex casa del fascio Bartolini», «Ex casa
del fascio Benini» e «Ex casa del fascio di Castello»; 
    prot. n. 2015/7559 del 22 maggio 2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vinci, ai sensi dell'art.
56-bis, comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile
appartenente al patrimonio dello  Stato  e  denominato  «alloggi  per
dipendenti agricoli»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7  luglio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Barberino di Mugello 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Barberino
di  Mugello  (FI)  sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo  Comune  dell'immobile  denominato  «Compendio
immobiliare realizzato dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  il
servizio di pronto intervento  in  Comune  di  Barberino  di  Mugello
localita'  cavallina»,  meglio  individuato  nel  provvedimento   del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Toscana e Umbria prot. n. 2015/7160 del 15 maggio 2015,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  213,95
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Barberino di Mugello. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  1.419,10,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 213,95.