Art. 4 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Firenze 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Firenze (FI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex casa del fascio Bartolini», «Ex casa del fascio Benini» e «Ex casa del fascio di Castello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1396/RI del 19 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2008/RI del 2 ottobre 2019, prot. n. 2015/1398/RI del 19 giugno 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/481/RI del 22 marzo 2016 e prot. n. 2019/2009/RI del 2 ottobre 2019, e prot. n. 2015/3136/RI del 21 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2007/RI del 2 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 60.799,78 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Firenze. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 393.327,26, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 60.799,78.