Art. 4 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Firenze 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Firenze
(FI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  comune  degli  immobili  denominati  «Ex  casa  del  fascio
Bartolini», «Ex casa del fascio Benini» e  «Ex  casa  del  fascio  di
Castello»,  meglio  individuati  nei  provvedimenti   del   direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1396/RI del  19  giugno  2015,
rettificato con provvedimento prot. n.  2019/2008/RI  del  2  ottobre
2019, prot. n. 2015/1398/RI  del  19  giugno  2015,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2016/481/RI del  22  marzo  2016  e  prot.  n.
2019/2009/RI del 2 ottobre 2019,  e  prot.  n.  2015/3136/RI  del  21
dicembre 2015, rettificato con provvedimento  prot.  n.  2019/2007/RI
del 2 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  60.799,78
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Firenze. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  393.327,26,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 60.799,78.