Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.