(Convenzione 190-art. 12)
                             Articolo 12 
 
    Le  disposizioni  della   presente   Convenzione   si   applicano
attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti
collettivi  o  altre  misure  conformi  alle   procedure   nazionali,
includendovi l'ampliamento o l'adattamento delle misure esistenti  in
materia di salute e  sicurezza  sul  lavoro  affinche'  prevedano  la
violenza e  le  molestie,  nonche'  tramite  lo  sviluppo  di  misure
specifiche, laddove necessario.