Art. 32 
 
                       Imballaggi e cartellini 
 
  1. I prodotti  sementieri  devono  essere  posti  in  commercio  in
partite  omogenee  confezionati  in  involucri  chiusi  in  modo  che
l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di
chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  sementi
cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP  ai
sensi dell'articolo 6. 
  3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di  base,
certificata e commerciale nonche'  gli  imballaggi  dei  miscugli  di
sementi destinate alla produzione di foraggi  o  di  tappeti  erbosi,
debbono essere chiusi ufficialmente o sotto  controllo  ufficiale  in
modo che non si possano  aprire  senza  deteriorarne  il  sistema  di
chiusura o senza  lasciare  tracce  di  manomissione  sul  cartellino
ufficiale di certificazione  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,  o
sull'imballaggio stesso. A tal fine,  il  sistema  di  chiusura  deve
comportare  almeno  l'incorporazione  del   suddetto   cartellino   o
l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo  che  si  tratti  di  un
sistema di chiusura non riutilizzabile. 
  4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi puo' effettuarsi
solo ufficialmente o sotto  controllo  ufficiale.  In  tal  caso  sul
cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31,  comma
1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima  operazione
di  chiusura,  la  data  della  medesima  ed  il  servizio  che  l'ha
effettuata. 
  5. Le disposizioni applicative in  materia  di  contrassegno  degli
imballaggi, incluse le indicazioni che devono  essere  riportate  sul
cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al  presente  decreto
di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in
tale  allegato,  le  indicazioni  che  devono  essere  riportate  sul
cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero  con
il provvedimento  di  istituzione  del  registro  delle  varieta'  di
ciascuna delle specie suddette. 
  6. Le sementi e i  materiali  di  moltiplicazione  della  categoria
commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito  il
registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame  ufficiale
al fine della constatazione della  identita'  della  specie  e  della
rispondenza  alle  condizioni  dell'allegato  VI   per   le   sementi
commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti  del  cartellino
ufficiale conforme all'allegato VII. 
  7. Nel caso di prodotti sementieri che sono  stati  assoggettati  a
trattamenti chimici, l'indicazione  di  questi  deve  essere  apposta
sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le  informazioni
previste dall'articolo  49,  paragrafo  4  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche
con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa
i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni  non  ufficiali,
possono essere riportati sul  cartellino  ufficiale  in  un  apposito
spazio ben distinto dalle altre informazioni previste. 
  8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo  si  applicano  le
tariffe di cui all'articolo 82. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n.  1107/2009,
          del Parlamento e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  si
          veda nelle note alle premesse.