Art. 41 
 
                 Cartellino della ditta importatrice 
 
  1. La ditta sementiera che importa  prodotti  sementieri  da  Paesi
terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della  loro
manipolazione, un proprio cartellino contenente  le  informazioni  di
cui all'allegato VII, sezione V, nonche'  le  indicazioni  prescritte
dall'articolo 32. E' vietato apporre  cartellini  e  indicazioni  non
previsti dal presente decreto. La ditta importatrice e'  responsabile
della  rispondenza  dei  prodotti  alle  indicazioni  riportate   sul
cartellino. 
  2. Le indicazioni di cui al comma  1,  qualora  gia'  figurino  nel
cartellino originale, possono essere omesse  in  quello  della  ditta
importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto  in  una  delle
lingue ufficiali dell'Unione europea. 
  3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i
prodotti sementieri importati da Paesi  terzi  sia  nelle  confezioni
originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreche' detti
cartellini siano redatti in una delle  lingue  ufficiali  dell'Unione
europea,  sia  in  proprie  confezioni   conformi   alle   condizioni
prescritte dal presente  decreto.  In  quest'ultimo  caso,  le  ditte
devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto  ai
sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto  e  la  categoria
cui il medesimo appartiene. 
  4. In caso  di  prodotti  sementieri  ufficialmente  controllati  e
certificati,  lo  sconfezionamento,   il   riconfezionamento   e   la
ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero  o  degli
organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della  ditta
importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima
chiusura nonche' gli organismi che le hanno effettuate. 
  5. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  e'  ammesso
anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili. 
  6.   Chiunque   importi   prodotti   sementieri   destinati    alla
commercializzazione, deve garantire la  registrazione  dei  dati  che
consentono di  identificare  cronologicamente  ed  analiticamente  le
partite di prodotti importati, gli  operatori  professionali  che  le
hanno fornite e gli operatori professionali ai quali e' fornita  ogni
unita' di vendita, conformemente all'articolo 36.