Art. 45 Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente 1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, puo' chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta', se e' accertato che la coltivazione di tale varieta': a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita'; b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27. 2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.
Note all'art. 45: - La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. - La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n. 44, S.O. - La legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2004, n. 28, S.O.