Art. 60 
 
Certificazione delle  sementi  delle  varieta'  da  conservazione  di
                           specie agrarie 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31,  le  sementi
di varieta' da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto
di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2,
3, 4, 5 e 6. 
  2.  Le  sementi  sono  derivate  da  sementi  prodotte  secondo  le
modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice. 
  3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di  Oryza  sativa,  devono
soddisfare i requisiti per  la  certificazione  delle  sementi  della
categoria sementi certificate stabilite  dal  presente  decreto,  con
esclusione di quelle riguardanti la purezza  varietale  minima  e  di
quelle riguardanti  l'esame  ufficiale  o  l'esame  effettuato  sotto
sorveglianza ufficiale. 
  4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per  la
certificazione delle sementi della categoria sementi  certificate  di
seconda riproduzione stabilite dal presente decreto,  con  esclusione
di quelle  riguardanti  la  purezza  varietale  minima  e  di  quelle
riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza
ufficiale. 
  5. Le sementi devono  presentare  un  grado  di  purezza  varietale
sufficiente. 
  6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di  patata  non  sono
applicabili  le  disposizioni  previste   dall'allegato   VI,   della
categoria certificata, relativamente al calibro.