Art. 63 
 
Condizioni per l'autorizzazione  delle  miscele  di  sementi  per  la
                 preservazione raccolte direttamente 
 
  1. Le  sementi  che  compongono  la  miscela  devono  essere  state
raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito  che  non  e'
stato seminato con seme di  varieta'  geneticamente  selezionate  per
produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta  anni  prima
della  data  della  domanda  presentata   dal   produttore   di   cui
all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno  della
zona di origine. 
  2. La percentuale dei componenti della miscela di  sementi  per  la
preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso,
sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di  raccolta
e che sono, in quanto componenti della  miscela,  importanti  per  la
preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione
delle risorse genetiche, e' tale da ricreare il tipo di  habitat  del
sito di raccolta. 
  3. La germinabilita' dei componenti di cui al comma 2, e' adatta  a
ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta. 
  4. La percentuale di specie e, se del  caso,  sottospecie  che  non
rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore
all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per  la  preservazione
raccolte direttamente non contengono Avena fatua,  Avena  sterilis  e
Cuscuta  spp,  la  percentuale  in  Rumex  spp,  diversa   da   Rumex
acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non  e'  superiore  allo
0,05 per cento in peso.