Art. 67 
 
              Applicazione di restrizioni quantitative 
 
  1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione  comunicano
alle regioni  e  province  autonome  competenti  per  territorio,  al
Ministero e  all'organismo  delegato  preposto  alla  certificazione,
prima dell'inizio  della  stagione  di  produzione,  le  superfici  e
l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi. 
  2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte
direttamente, comunicano alle regioni e province autonome  competenti
per territorio, al Ministero e all'organismo delegato  all'esecuzione
dei controlli prima dell'inizio  della  stagione  di  produzione,  la
quantita' delle  sementi  per  la  preservazione  che  compongono  le
miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente
alla dimensione e alla posizione del sito  o  dei  siti  di  raccolta
previsti. 
  3.  I  produttori  di  miscele  di  sementi  per  la  preservazione
coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per
territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione  dei
controlli,  prima  dell'inizio  della  stagione  di  produzione,   la
quantita' delle  sementi  per  la  preservazione  che  compongono  le
miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente
alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei  siti  di
moltiplicazione previsti. 
  4.  Laddove,  in  base  alle  informazioni  ricevute,  sussista  la
possibilita' che siano superate le quantita' stabilite  dall'articolo
66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con  le  regioni  e
province autonome competenti per territorio, stabilisce, per  ciascun
produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della
stagione di produzione in questione.