(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183 
 
    All'articolo 1: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2022". Entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico, con la partecipazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle
parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento
dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui  al
bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  della
Regione siciliana 26 novembre 2000, n.  24,  secondo  la  consistenza
alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge  le  proprie  riunioni
anche in modalita'  telematica  e  ai  componenti  del  medesimo  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o 
emolumenti comunque denominati. 
        1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  L'amministrazione
interessata provvede agli adempimenti previsti dal  comma  1-bis  con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: 
             a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2020" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
          b) al comma 2: 
          1) all'alinea, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020, 
le amministrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 
dicembre 2021, le amministrazioni"; 
               2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono 
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
           c) al comma 3, le parole: ", nel triennio 2018-2020," sono 
sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,"»; 
      al comma 8, le parole:  «il  termine  per  il  requisito»  sono
sostituite dalle seguenti: «il termine per il conseguimento dei 
requisiti»; 
      al comma 10, alinea, le parole:  «relative  alle  attivita'  di
contrasto al fenomeno epidemiologico» sono sostituite dalle seguenti: 
«derivanti dalle attivita' di contrasto al fenomeno epidemiologico» e
le parole: «per "Matera 2019"» sono sostituite dalle seguenti: «per 
il programma "Matera 2019"»; 
      al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»; 
      dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
        «17-bis.  Per  la  presentazione   di   progetti   di   legge
d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352,  i
fogli recanti le firme il cui  termine  temporale  di  validita',  ai
sensi del secondo periodo del  terzo  comma  dell'articolo  49  della
medesima  legge,  scade  nel  periodo  dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere 
dalla cessazione dello stato di emergenza». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assunzione di personale
nelle pubbliche amministrazioni). - 1.  All'articolo  1,  comma  171,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:
"per il triennio 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per il 
quadriennio 2020-2023". 
      2. A  decorrere  dall'anno  2021,  la  dotazione  organica  del
personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'  incrementata
di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166  unita'
di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio
2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con   contratto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita   procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale
di 27 unita' di livello dirigenziale non generale  e  di  166  unita'
dell'Area  III,  posizione  economica  F1,  di  cui  5   unita'   con
particolare specializzazione  nello  sviluppo  e  nella  gestione  di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e  digitale.  Nella
procedura concorsuale per la copertura delle  posizioni  dirigenziali
di cui al secondo periodo puo' essere prevista  una  riserva  per  il
personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso
per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi  a
concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022  e
di 11.170.614 euro annui a  decorrere  dall'anno  2023;  ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della
conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi  precedenti
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello  Stato
e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso  di  specifica  ed
elevata competenza nello sviluppo e  nella  gestione  di  progetti  e
processi  di  trasformazione   tecnologica   e   digitale,   mediante
conferimento  di  non  piu'  di  cinque  incarichi  individuali,  con
contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con equiparazione,  ai  fini  economici,  al  personale
appartenente all'Area III, posizione economica  F1,  a  valere  sulle
risorse di cui al presente  comma,  per  una  spesa  massima  pari  a
219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni  nel  medesimo  profilo
professionale,  di  cui  al  secondo  periodo,  sono  effettuate  con
decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di 
lavoro autonomo. 
      3. All'articolo 1, comma 321, primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono 
sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2019-2022". 
      4. A  decorrere  dall'anno  2021,  la  dotazione  organica  del
personale  non  dirigenziale  della   giustizia   amministrativa   e'
incrementata di 39 unita' dell'Area III. A tale fine, per il triennio
2021-2023,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,   e'
autorizzato il reclutamento con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle  graduatorie
di  concorsi  pubblici  banditi   dalla   giustizia   amministrativa,
ancorche' unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari
a 45 unita' di personale non  dirigenziale  da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098
euro annui a decorrere dall' anno 2022; ai relativi oneri si provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145,  dopo  le  parole:  "sono  autorizzate  per
l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "nonche' per il triennio 
2021-2023". 
      6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero  di
magistrati  presso  ciascuna  sezione  del  Consiglio  di  Stato,  la
relativa dotazione organica e' incrementata  di  tre  consiglieri  di
Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri  di  Stato  nell'anno  2022,
nonche', nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato  e  di
un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per  complessive  10
unita'. Per il miglior funzionamento della  giustizia  amministrativa
di primo grado,  tenuto  conto  della  necessita'  di  potenziare  in
particolare la sede di Roma del  tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, la relativa  dotazione  organica  e'  incrementata  di  20
unita' fra referendari, primi referendari e consiglieri di  tribunale
amministrativo regionale, da assegnare in misura non  inferiore  alla
meta' alla predetta sede. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la giustizia amministrativa e' autorizzata ad assumere, nel  triennio
2021-2023,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente, venti referendari di  tribunale  amministrativo
regionale, nonche' dieci consiglieri  di  Stato,  tre  dei  quali  in
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali  nell'anno  2023,
per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro  per
l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per
l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per
l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per
l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e  di  6.432.217  euro
annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, 
n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla voce: "Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato", 
le parole: "n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "n. 23"; 
        b) alla voce: "Consiglieri di Stato", le parole: "n. 102" 
sono sostituite dalle seguenti: "n. 111"; 
        c)  alla  voce:  "Consiglieri  di  Tribunale   amministrativo
regionale, Primi Referendari e Referendari", le parole: "n. 403" sono 
sostituite dalle seguenti: "n. 423". 
      7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 854 e' sostituito dal seguente: 
          "854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una  dotazione
di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928  euro  per  l'anno
2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di  306.769.659  euro  per
l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro
per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di  313.969.732
euro per l'anno  2028,  di  314.477.390  euro  per  l'anno  2029,  di
315.297.328 euro per l'anno 2030,  di  315.618.747  euro  per  l'anno
2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui
a  decorrere  dall'anno  2033,  destinato  al   finanziamento   delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle 
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente"; 
        b) al comma 884 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Per le medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera  c)
del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
le  parole:  'l'unificazione  e  la  rideterminazione  degli   uffici
dirigenziali  non  generali  presso  le  articolazioni   periferiche,
apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del 
Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse"; 
        c) il comma 886 e' sostituito dal seguente: 
            "886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, al 
fine di avviare tempestivamente le procedure  di  monitoraggio  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno  2021,  e'  autorizzato  ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei  limiti  della
vigente  dotazione  organica,  un  contingente   di   personale   non
dirigenziale di alta professionalita' pari a 30 unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento  del  suddetto
contingente di personale e' effettuato, senza il  previo  svolgimento
delle  previste  procedure  di  mobilita',  mediante  scorrimento  di
vigenti graduatorie di concorsi  pubblici  o  attraverso  l'avvio  di
procedure concorsuali pubbliche,  per  titoli  ed  esame  orale,  per
l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto
per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della
lingua  inglese,  anche  il  possesso  di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato
di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto  europeo  e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master  universitario
di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il
diritto  europeo  e  internazionale,   in   materie   inerenti   alla
contabilita' e al bilancio, anche ai  fini  dello  sviluppo  e  della
sperimentazione  dei  relativi  sistemi  informativi,  o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalita' di  cui
al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  1.198.406  euro  per
l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui
si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 
854"; 
        d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  puo'  avvalersi,  nei  limiti  degli
ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu'
di  10  unita'  di  personale  non  dirigenziale   dipendente   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  collocato  fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, distacco  o  altro  analogo  istituto  previsto
dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  A  tal  fine,
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
123, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero". 
      8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  secondo  periodo,  le  parole   da:   "il   personale
interessato" fino a: "a decorrere  dall'anno  2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "il numero delle unita' di personale interessato, nel
limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2021"; 
        b) al terzo periodo, dopo le parole: "erogate mensilmente" 
sono inserite le seguenti: "al personale individuato". 
      9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, e' sostituito dal seguente: 
        "135.  Per  il  potenziamento  dei  compiti  finalizzati   al
miglioramento e all'incremento  dell'efficienza  delle  politiche  di
bilancio  e  fiscali,  la  dotazione   finanziaria   destinata   alle
specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
227, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro
per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 
2022". 
      10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e  al  comma  9,  pari  a
3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al medesimo Ministero». 
    All'articolo 2: 
      al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 18-bis» sono inserite 
le seguenti: «, comma 1,»; 
      al comma 4, le parole: «del 16 maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «16 maggio» e le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis.  All'articolo   1,   comma   4-quinquiesdecies,   del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: "entro il  31  marzo
2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro  sessanta  giorni  dalla
data  dell'ultima  proclamazione  degli  eletti  nei   comuni   della
provincia che partecipano al turno annuale ordinario  delle  elezioni
amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel  caso  in  cui
nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta 
giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni". 
        4-ter.   I   termini   di   cui   all'articolo    1,    comma
4-quinquiesdecies,  del  decreto-legge  7  ottobre  2020,   n.   125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.  159,
come modificato dal comma 4-bis del presente articolo,  si  applicano
anche per le elezioni degli organi delle  citta'  metropolitane,  dei
presidenti delle province e  dei  consigli  provinciali  in  scadenza
entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli  organi
di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli 
in carica. 
        4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
           a) al comma 861 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Limitatamente all'esercizio 2021, le  amministrazioni  pubbliche  di
cui ai citati commi 859 e 860,  qualora  riscontrino,  dalle  proprie
registrazioni  contabili,  pagamenti  di  fatture   commerciali   non
comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo  periodo  del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai  predetti
commi 859 e  860  sulla  base  dei  propri  dati  contabili,  con  le
modalita' fissate dal presente comma, includendo  anche  i  pagamenti
non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente 
organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile"; 
           b) al comma 862, alinea, la parola: "libera" e' sostituita 
dalla seguente: "accantonata"; 
             c) al comma 868, dopo le parole: "A decorrere dal 2021," 
sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto stabilito dal comma 
861,"; 
          d) al comma 869: 
          1) all'alinea, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2019" 
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021"; 
           2) alla lettera b), le parole: "con cadenza mensile i dati 
riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute  e  non
ancora pagate da oltre dodici mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"con cadenza trimestrale i dati  riguardanti  le  fatture  emesse  in
ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, 
sei, nove e dodici mesi dalla scadenza". 
        4-quinquies.  All'articolo  16,  comma  3,  della  legge   29
dicembre 1993, n. 580, le parole: "per una sola volta" sono 
sostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte". 
        4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, le parole: "entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il 30 giugno 2021". 
        4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                 a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono 
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"; 
             b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2019" sono 
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022". 
        4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
           "i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 
25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in
possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2022, previa  presentazione  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; 
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
depositi.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei
territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel  2016
e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola  Terme,  Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di
cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2022, previa presentazione della SCIA  parziale  al  comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il   30   giugno   2021.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 
dicembre 2021"». 
    All'articolo 3: 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "e' convocata 
entro  centottanta  giorni  dalla   chiusura   dell'esercizio"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "e'  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio" e il secondo periodo e' soppresso; 
          b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          "7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle 
assemblee tenute entro il 31 luglio 2021"»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 1, comma  14-bis,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono 
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"»; 
      al comma 7, le parole: «consistenti all'acquisizione» sono 
sostituite dalle seguenti: «consistenti nell'acquisizione»; 
      al comma 9, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. Per i comuni interamente confinanti  con  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui  all'articolo
1, comma 555, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  e'  prorogata
all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 
547, della citata legge n. 160 del 2019. 
        11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente: 
           "576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31  dicembre
2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel
limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa.  Tale  limite
e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca  e
dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli"; 
          b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente: 
           "577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 
2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle  imprese  che
effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito  d'imposta
e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma  577,
in  misura  pari  ai  costi  sostenuti  nel  limite  dell'importo  di
1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000  euro  per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e  di
225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli". 
        11-quater.  I  provvedimenti  di  revoca  adottati  ai  sensi
dell'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.  53,  conseguenti  al
raggiungimento  o  al  mantenimento  di  un   volume   di   attivita'
finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino 
al 31 dicembre 2021. 
        11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
        11-sexies. Le  disposizioni  del  regolamento  delegato  (UE)
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si  applicano  alle
relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 
1° gennaio 2021». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Disposizioni in materia di societa'  partecipate).
- 1. Il tardivo deposito  dei  bilanci  relativi  all'esercizio  2019
delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso  la  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura non da' luogo a 
sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021. 
      Art. 3-ter (Disposizioni in materia di  esenzione  dall'imposta
sul valore  aggiunto  per  le  cessioni  di  beni  necessari  per  il
contenimento  e  la   gestione   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19). - 1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
2020,  n.  178,  il  richiamo  del  regolamento  (UE)  2017/745   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  5  aprile  2017,   deve
intendersi riferito  al  regolamento  (UE)  2017/746  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformita' alla 
direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato  dalla  legge  17  aprile
1956, n. 561, che non abbiano svolto le procedure elettorali  per  il
relativo rinnovo, nonche'  di  quelli  delle  rispettive  Federazioni
nazionali, e' prorogata fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 fissato  con  apposita  deliberazione  del
Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il  31  dicembre  2021.
L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si 
applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo»; 
      al comma 7, primo periodo,  le  parole:  «di  straordinaria  di
emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di straordinaria 
emergenza»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'
di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e  dei
fisici,  anche  in  ragione  dell'impegno   eccezionale   nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma
8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  e'  sostituito
dai seguenti: "I Consigli  direttivi  degli  Ordini  dei  chimici  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze  ad  essi
attribuite dalla legislazione vigente e il relativo  rinnovo  avviene
con le  modalita'  previste  dalla  presente  legge  e  dai  relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge resta in  carica,
con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino
al primo rinnovo dei Consigli  direttivi  di  tutti  gli  Ordini  dei
chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei 
relativi provvedimenti attuativi". 
        7-ter. All'articolo 1, comma 607,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2024"»; 
      al comma 8, primo periodo, le parole: «pubblicato sul  portale»
sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel portale telematico»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. L'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  16,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come  sostituito
dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' 
prorogata al 31 dicembre 2023. 
        8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: 
            "5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano 
concorso a sostenere  il  Servizio  sanitario  nazionale  convertendo
parte delle attivita' per destinarle a pazienti affetti da  COVID-19,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento
del budget per acuti,  considerando  i  ricoveri  ordinari  e  i  day
hospital, puo'  essere  riconosciuto  un  contributo  una  tantum  in
proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi
di protezione individuale, a fronte di  apposita  rendicontazione  da
parte  della  struttura  interessata,  ferma  restando  la   garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e  tenendo
conto dei dispositivi di protezione  individuale  eventualmente  gia'
forniti alle medesime strutture dalla regione  o  provincia  autonoma
interessata o dal Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a
titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso  ed
e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali  e'  ubicata
la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". 
        8-quater. Al  fine  di  assicurare  l'assistenza  ai  bambini
affetti da malattia oncologica, le risorse  di  cui  all'articolo  1,
comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono  incrementate,
per l'anno 2021, per un importo di 2  milioni  di  euro.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero della salute. 
        8-quinquies. In sede  di  prima  applicazione,  la  revisione
della lista delle patologie  da  ricercare  attraverso  lo  screening
neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge  19  agosto
2016, n. 167, da parte  del  Gruppo  di  lavoro  screening  neonatale
esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 
2020, e' completata entro il 31 maggio 2021. 
        8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
e' sostituito dal seguente: 
             "Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento 
delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza
per l'assunzione alle dipendenze della pubblica  amministrazione).  -
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di  operatore  socio-sanitario  ai   professionisti   che   intendono
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel  territorio  nazionale,
anche presso  strutture  sanitarie  private  o  accreditate,  purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di
un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza,  alle
regioni  e  alle  province  autonome,  che   possono   procedere   al
reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli 
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
          2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione 
alle  dipendenze  della  pubblica  amministrazione   nonche'   presso
strutture  sanitarie  private  autorizzate  o  accreditate,   purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di  professioni
sanitarie  e  della  qualifica  di   operatore   socio-sanitario   e'
consentita, in deroga all'articolo  38  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta
di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di 
legge". 
        8-septies. All'articolo  25  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
               a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: 
"del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183"; 
            b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: "Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta  di  cui  al
primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni  ivi  previste,
anche nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in  regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per 
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". 
        8-octies.   L'efficacia   delle   misure    previste    dalle
disposizioni di cui al  comma  8-septies  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea 
richiesta dal Ministero della salute». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Proroga della validita' delle graduatorie comunali
del personale scolastico, educativo e ausiliario). - 1.  Al  comma  6
dell'articolo  32  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle 
seguenti: "30 settembre 2022"; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La  validita'
delle graduatorie comunali  del  personale  scolastico,  educativo  e
ausiliario  destinato  ai  servizi  educativi  e  scolastici  gestiti
direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 
settembre 2022, e' prorogata al 30 settembre 2022"». 
    All'articolo 6: 
      al comma 4, lettera a), le parole: «e, comunque, entro» sono 
sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre»; 
      al comma 5, le parole da: «limitatamente» fino alla fine del 
comma sono soppresse; 
      al comma 6: 
        alla lettera a), le parole: «15 aprile 2021» sono sostituite 
dalle seguenti: «31 maggio 2021»; 
        alla lettera b), le parole: «30 luglio 2021» sono sostituite 
dalle seguenti: «15 settembre 2021»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Per gli anni 2021-2023,  ai  fini  dell'adozione  del
decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non  si
tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo 
periodo»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo
e  delle  altre  istituzioni  della  formazione  superiore,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2019/2020  e'  prorogata  al  15  giugno
2021. E'  conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali 
allo svolgimento delle predette prove». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. All'articolo  176,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2021"»; 
      al comma 4, secondo periodo, le parole: «e lo statuto» sono 
sostituite dalle seguenti: «; lo statuto»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e'  riconosciuto,
alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di  spesa
di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede a valere  sul  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata   agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
        4-ter. All'articolo 1, comma 394,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle 
seguenti: "quarantotto mesi". 
        4-quater. Gli organismi dello  spettacolo  dal  vivo  possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30  aprile
1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno  del  reddito
dei propri dipendenti, in misura comunque non  superiore  alla  parte
fissa della retribuzione  continuativamente  erogata  prevista  dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta 
attivita' degli organismi medesimi»; 
      al comma 6, le parole: «1 milioni» sono sostituite dalle 
seguenti: «1 milione». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 22, comma 4,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: 
"nove anni"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 3, dopo le parole: «l'Ente» sono inserite le seguenti:
«per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono 
inserite le seguenti: "e nel 2021"». 
    All'articolo 11: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui  all'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.  564,  e
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono 
differiti al 31 dicembre 2020»; 
      al comma 10, dopo le parole: «pari a 7,5 milioni» sono inserite
le seguenti: «di  euro»,  le  parole:  «corrisponde  riduzione»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «corrispondente   riduzione    delle
proiezioni, per il medesimo anno,», le parole: «l'accontamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento» e dopo le parole: 
«politiche sociali» e' soppresso il segno d'interpunzione: «"»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande  di
accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi,
scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31  marzo  2021.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel  limite  di
spesa di 3,2 milioni di euro per  l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 
al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 
        10-ter. Agli oneri derivanti dal comma  10-bis,  pari  a  3,2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190»; 
        alla rubrica, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla 
seguente: «Ministero». 
    All'articolo 12: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                 a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono 
sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2021"; 
          b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis. Le risorse destinate al  riconoscimento  del  credito
d'imposta di cui al presente articolo sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 
1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie 
regolazioni contabili"»; 
      al comma 5, le parole: «1 giugno 2011, n. 100.» sono sostituite 
dalle seguenti: «1° giugno 2011, n. 100»; 
      al comma 7, alinea, la parola: «179» e' sostituita dalle 
seguenti: «n. 179»; 
      al comma 8, lettera c), la parola: «implementazione» e' 
sostituita dalla seguente: «adeguamento»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis  dell'articolo  39
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021"»; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
               a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 
2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 
2023"; 
               b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 
2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 
2023". 
        9-ter. All'articolo  40-ter  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle 
seguenti: "agli anni 2020 e 2021". 
        9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle 
seguenti: "dal 1° settembre 2021"; 
            b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle 
seguenti: "dal 1° settembre 2021"». 
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 12-bis (Tempi e  modalita'  per  la  realizzazione  della
consultazione dei territori interessati dalla Carta  nazionale  delle
aree   potenzialmente   idonee   alla   localizzazione   del    Parco
Tecnologico). - 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite 
dalle seguenti: "centottanta giorni"; 
        b) al comma 4, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite 
dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni". 
      Art. 12-ter (Proroga del termine per l'adozione del  Piano  per
la transizione  energetica  sostenibile  delle  aree  idonee).  -  1.
All'articolo 11-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "Entro  e  non  oltre  ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 
settembre 2021"; 
        b) al comma 8, le parole: "entro  e  non  oltre  trenta  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 
settembre 2021"». 
    All'articolo 13: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  All'articolo   8,   comma   4,   lettera   a),   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono 
sostituite dalle seguenti: "alla  data  del  15  giugno  2021"  e  le
parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 
2021"; 
              b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: "nei limiti della disponibilita' finanziaria  della  stazione
appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per  lo
specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si 
riferisce"»; 
      al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" 
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"»; 
      al comma 6, le parole: «virus da» sono soppresse; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  Al  fine  di  ridurre  l'arretrato  in  materia   di
svolgimento  delle  prove  di  verifica   delle   capacita'   e   dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui
all'articolo  116  del  codice  della  strada,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  determinato  dalla  carenza  di
personale in servizio presso gli uffici della  motorizzazione  civile
adibito alla funzione  di  esaminatore  e  aggravato  dall'attuazione
delle  misure  di  contenimento  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove  possono  essere
svolte, per i servizi effettuati  ai  sensi  dell'articolo  19  della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della
motorizzazione civile collocato in  quiescenza,  abilitato  ai  sensi
dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis,  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario  adibito
alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e'  riconosciuto
un  compenso,  a  carico  esclusivo  dei  richiedenti  il   servizio,
determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1,  2,  3  e  4  del
citato articolo 19 della legge n.  870  del  1986.  Con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  adottate  le
disposizioni  attuative  del  presente  comma  e  le   modalita'   di
accreditamento del personale  ausiliario  adibito  alla  funzione  di
esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis.  In  considerazione  della  situazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui
vita tecnica e' in scadenza tra il 31  gennaio  2020  e  la  data  di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  gli
adempimenti per il  proseguimento  dell'esercizio  dopo  la  scadenza
della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato  tecnico
A annesso al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  1°  dicembre  2015,  n.  203,  sono
eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del  citato
stato di emergenza. L'esercizio degli  impianti  a  fune  di  cui  al
presente comma e' sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole 
degli adempimenti di cui al primo periodo. 
        7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 
40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo le parole: "Al fine di garantire la 
continuita' del servizio di pubblico trasporto  mediante  impianti  a
fune" sono inserite le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
                b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2020" sono 
inserite le seguenti: "e comunque fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
              c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "ventiquattro mesi"»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. All'articolo 1, comma 368, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "emergenza  da
COVID-19," sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e  2021"  e,
al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle 
seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 
        8-ter.   Agli   oneri   derivanti    dall'attuazione    delle
disposizioni di cui al comma 8-bis  del  presente  articolo,  pari  a
300.000 euro per l'anno 2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190»; 
      al comma 10, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      al comma 12, le parole: «e fino alla» sono sostituite dalle 
seguenti: «fino alla»; 
      al comma 13, le parole: «comma 2, c.p.c.» sono sostituite dalle 
seguenti: «secondo comma, del codice di procedura civile»; 
      al comma 14, dopo le parole: «All'articolo 54-ter» sono 
inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
        «14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "31 dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021  e  comunque,  se  anteriore,  fino  alla
nomina, ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari  e  all'asse
ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi  1  e  9
del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014"»; 
      al comma 15, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «e  delle
finanze» e dopo le parole: «15 marzo 2021» e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,», le parole: «ed integrate» sono sostituite
dalle seguenti: «come integrato» e dopo le parole: «n. 122» e' 
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 16, le parole: «complessivo di euro» sono sostituite 
dalle seguenti: «complessivo di»; 
      al comma 17: 
        al  primo  periodo,   la   parola:   «Conseguentemente,»   e'
sostituita dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 16, la 
societa'»; 
        al secondo periodo, le parole: «primo periodo» sono 
sostituite dalle seguenti: «comma 16»; 
      dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: 
        «17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della  normativa
nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di
sicurezza delle gallerie ferroviarie del  sistema  ferroviario,  come
definito  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il  Ministro
dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e
l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee
guida finalizzate  a  garantire  un  livello  adeguato  di  sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di  prevenzione
e di protezione da applicare alle  infrastrutture  ferroviarie  e  ai
veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il  decreto
di cui al primo periodo e'  notificato  alla  Commissione  europea  e
all'Agenzia  dell'Unione  europea   per   le   ferrovie,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione  del
parere favorevole espresso  dalla  Commissione  europea.  Nelle  more
dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo  e  tenuto
conto delle conseguenze derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli
articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  ottobre  2005,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 
83 dell'8 aprile 2006. 
        17-ter.  All'articolo  53,  comma  2,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",
fatti salvi quelli finalizzati a garantire piu'  elevati  livelli  di
sicurezza del sistema ferroviario e che non  determinino  limitazioni
all'interoperabilita' o discriminazioni nella circolazione 
ferroviaria"»; 
      dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente: 
        «19-bis. In considerazione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di  assicurare,  limitatamente  all'anno  2021,  ai
comuni la possibilita' di realizzare gli interventi finalizzati  alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici  e  patrimonio
comunale  e  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a
beneficio della collettivita', nonche' gli interventi di incremento 
dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile: 
          a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo 
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 
aprile 2021; 
            b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo 
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 
agosto 2021; 
           c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto 
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 
settembre 2021; 
            d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto 
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 
gennaio 2022». 
    All'articolo 14: 
      al comma 2, le parole: «al 30 settembre 2021 e al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022 e al 31 
marzo 2023»; 
      alla rubrica, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla 
seguente: «Ministero». 
    All'articolo 15: 
      al comma 5, le parole: «pari a 200.000 di euro» sono sostituite
dalle  seguenti:  «pari  a  200.000  euro»  e  le  parole:  «mediante
corrispondente riduzione per 200.000 di euro  dall'anno  2022,  delle
proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente 
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022,». 
    All'articolo 17: 
      al comma  1,  capoverso  2-bis,  secondo  periodo,  le  parole:
«eventi sismici del centro Italia» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni
indicati negli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229» e le parole: «da L'Aquila» sono sostituite dalle 
seguenti: «dall'Aquila»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo  3-bis
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
        1-ter.  Gli  aiuti   sono   concessi   nel   rispetto   della
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863  final,  del  19
marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»; 
      alla rubrica, le parole: «de L'Aquila» sono sostituite dalle 
seguenti: «dell'Aquila». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 17-bis (Disposizioni concernenti il personale degli  enti
territoriali della Regione  Liguria  a  seguito  dell'evento  del  14
agosto 2018). - 1. I contratti di lavoro a tempo  determinato  ancora
in essere alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogati
fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro  per
l'anno 2021, si provvede a valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 539  del  20  agosto  2018,  intestata  al
Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il  14
agosto 2018. Alla compensazione in  termini  di  indebitamento  e  di
fabbisogno, pari a  1.230.933  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      Art.  17-ter  (Proroga  di   disposizioni   in   favore   delle
popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma  del
2016). -  1.  Per  l'anno  2021,  con  riferimento  alle  fattispecie
individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da  816
a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni
a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui  al
primo periodo e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati  del  minor
gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  14  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019,  e  con  decreto  del
direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      2. Le esenzioni previste  dal  secondo  periodo  del  comma  25
dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 
      3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre
2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2021"; 
        b) all'articolo 48, comma 7, le parole: "31 dicembre 2021" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
      4.  Dopo  la  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente: 
        "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui  agli  allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  affidamento
diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e  forniture
nonche'  dei  servizi  di   ingegneria   e   architettura,   compresa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore  a  150.000  euro,
fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste 
dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016". 
      Art. 17-quater (Proroga di altre disposizioni in  favore  delle
popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma  del
2016). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il  terzo  periodo  del  comma  1-ter  e'  sostituito  dai
seguenti: «Le agevolazioni di cui al  primo  periodo  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili
inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate
e dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato
di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture  gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi  del
comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 
172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi"; 
        b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
          "1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18
aprile  2017  n.  252/2017/R/COM,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle
soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i  fabbisogni  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione". 
          2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019,  2021  e
2022, nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  annui".  Agli  oneri
derivanti dalla disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
            3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018"  sono
inserite le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 
2021, 2022 e 2023". 
           4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre  2018,  n.  130,  le  parole:  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "31  dicembre  2023".  Per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n.  109  del
2018,  non  sono  altresi'  soggetti  a  procedure  di  sequestro   o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa  ogni
azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque
notificati, le risorse provenienti dal  fondo  per  la  ricostruzione
delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma
1, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  nonche'  i
contributi di cui all'articolo 7 del medesimo  decreto-legge  n.  189
del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti  da
sismi o da eventi calamitosi,  di  cui  all'articolo  100,  comma  2,
lettera m-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni  ulteriore  risorsa
destinata   al   finanziamento   degli   interventi   inerenti   alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e 
alla ripresa economica dei territori colpiti. 
              5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
           "13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di 
contratti di locazione pluriennale riferiti  a  immobili  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26  ottobre  2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  2-bis
del presente decreto, distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000  euro  per  l'anno
2021, di un  contributo  non  superiore  all'importo  dovuto  per  il
pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire  ai
sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A  tale  fine,  il
Commissario straordinario definisce, con  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e  le
modalita' per  richiedere,  entro  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del  limite
di  spesa  di  cui   al   primo   periodo.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  il  Commissario  straordinario
provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di 
cui all'articolo 4, comma 3"». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «fino a giugno 2021» 
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle 
seguenti: «30 aprile 2021». 
    All'articolo 20: 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Ai medesimi fini di cui ai  commi  1  e  2,  per  gli
interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti
di telecomunicazione multi-operatore, quali  tralicci,  pali,  torri,
cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per  il  collegamento  tra
infrastrutture  mobili,  armadi  di  terminazione  ottica,   per   la
copertura mobile in banda ultralarga  degli  edifici  scolastici  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri,  che  non  riguardino
aree o immobili  soggetti  alle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' sufficiente  la  sola  comunicazione  di  inizio  dei
lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente 
titolare». 
    All'articolo 22: 
      al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del TUB e del TUF, 
nonche'» sono inserite le seguenti: «alle disposizioni»; 
      al comma 6, al secondo periodo,  la  parola:  «evidenziato»  e'
sostituita dalla seguente: «individuato»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «da' adeguata evidenza al pubblico» sono sostituite dalle 
seguenti: «da' comunicazione al pubblico con adeguata evidenza»; 
      al comma 7: 
        alla lettera a), le parole: «sul proprio sito  istituzionale,
contraenti, assicurati e altri aventi diritto» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli 
assicurati e gli altri aventi diritto»; 
        alla lettera b), le parole: «dei contratti e delle coperture» 
sono sostituite dalle seguenti: «ai contratti e alle coperture»; 
      al comma 8, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle 
seguenti: «a un anno». 
    Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 22-bis (Proroga di termini in materia tributaria).  -  1.
All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 
27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento,  di  contestazione,
di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono  emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi  di  indifferibilita'  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che 
richiedono il contestuale versamento di tributi"; 
        b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
            "2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al 
comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione  nel  periodo
compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022,  salvi  casi  di
indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, 
comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; 
        c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                "3. I termini di decadenza per la notificazione delle 
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere  a)
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: 
              a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le 
somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione
prevista dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
             b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate 
nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
             c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, 
per le  somme  che  risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"; 
          d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                "4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 
notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono  dovuti,  se  previsti,
gli interessi per ritardato  pagamento  di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  21  maggio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15  giugno  2009,  ne'
gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio  2021  e  la  data  di
notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di
cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato  pagamento
di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 maggio  2009  dal  mese  di  elaborazione,  ne'  gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna 
della comunicazione". 
        2. Il comma 1 dell'articolo 68  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
                    "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non 
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,  in  scadenza  nel
periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da  cartelle
di pagamento emesse dagli  agenti  della  riscossione  nonche'  dagli
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. I  versamenti  oggetto  di  sospensione  devono  essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del 
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". 
        3.  All'articolo   152,   comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le  parole  da:  "del  presente
decreto" fino a: "sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del 
presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi". 
        4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
gennaio 2021 al 15 gennaio  2021  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimi;
restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le  somme
aggiuntive corrisposte  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46.  Agli  accantonamenti
effettuati e alle somme accreditate nel predetto  periodo  all'agente
della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle  verifiche  di
cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo
si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo 
periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
    Art.  22-ter  (Misure  urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  in  ambito  penitenziario).  -  1.   Al
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
      a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "31 gennaio 2021" sono 
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021"; 
      b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono 
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021"; 
      c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "31 gennaio 
2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021". 
    Art. 22-quater (Termini per  la  dichiarazione  e  il  versamento
dell'imposta sui servizi digitali). - 1. All'articolo  1,  comma  42,
della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "In sede di prima  applicazione,  l'imposta  dovuta
per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata  entro  il  16
marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 
aprile 2021". 
    Art. 22-quinquies (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Agli  oneri
derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per  l'anno  2021  in  64,10
milioni  di  euro  in  termini  di  saldo  netto  da  finanziare   di
competenza, in 206,9 milioni di euro in termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cassa  e  in  253,2  milioni  di  euro  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  si  provvede,  per  i  medesimi
importi, mediante  il  ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio  2021
con le risoluzioni di  approvazione  della  relazione  presentata  al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 
243. 
    2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' 
sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto. 
    3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate   provvedono   agli   adempimenti    connessi    mediante
l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
    4. Ai fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate
dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 22-sexies (Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, concernente  la  disciplina  dell'ulteriore
detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati).  -
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
e' sostituito dal seguente: 
      "8. All'articolo 2 del decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo la  parola:  'spetta'  sono  inserite  le
seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2020,'; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      '2. In vista di una revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, 
per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: 
        a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' 
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
        b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  35.000
euro ma non  a  40.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro'; 
        c) al comma 3, le  parole:  'di  cui  al  comma  1',  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2'  e
le parole: 'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle 
seguenti: 'in dieci rate di pari ammontare'"». 
    All'allegato 1: 
      dopo l'intestazione: «Allegato 1» sono inserite le seguenti 
parole: «(Articolo 19, comma 1)»; 
      alla voce numero 1 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Conferimento di  incarichi  temporanei  a  laureati  in  medicina  e
chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario 
nazionale»; 
      la voce numero 6 e' soppressa; 
      alla voce numero 7, la parola: «industriale» e' sostituita 
dalla seguente: «individuale»; 
      alla voce numero 9, la parola: «emergenziali» e' sostituita 
dalla seguente: «emergenziale»; 
      alla  voce  numero  16  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente
capoverso: «Durata dell'incarico del  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19»; 
      alle  voci  numero  21  e  numero  27,  le   parole:   «Proroga
sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari» sono  sostituite
dalle seguenti: «Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e 
comunicazione relative a contratti finanziari»; 
      alla voce numero 22, le parole: «Distribuzione in materia» sono 
sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia»; 
      alla voce numero 28 e' aggiunto, in fine, il seguente 
capoverso: «Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali»; 
      alla voce numero 29, le parole: «maggio 2020 2» sono sostituite 
dalle seguenti: «maggio 2020»; 
      alla  voce  numero  30  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente
capoverso: «Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del 
lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; 
      alla  voce  numero  32  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente
capoverso: «Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro 
pubblico e di lavoro agile». 
    Dopo l'allegato 1 e' aggiunto il seguente: 
 
                                                      «ALLEGATO 1-bis 
                                     (Articolo 22-quinquies, comma 2) 
                                                          "Allegato 1 
                   (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) 
 
 
RISULTATI DIFFERENZIALI 
- COMPETENZA - 
    

+----------------------+----------------+-------------+-------------+
|Descrizione risultato |                |             |             |
|differenziale         |      2021      |     2022    |     2023    |
+----------------------+----------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del   |                |             |             |
|saldo netto da        |                |             |             |
|finanziare, tenuto    |                |             |             |
|conto degli effetti   |                |             |             |
|derivanti dalla       |                |             |             |
|presente legge        |        -196.064|     -157.000|     -138.500|
+----------------------+----------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del   |                |             |             |
|ricorso al mercato    |                |             |             |
|finanziario, tenuto   |                |             |             |
|conto degli effetti   |                |             |             |
|derivanti dalla       |                |             |             |
|presente legge (*)    |         483.299|      431.297|      493.550|
+----------------------+----------------+-------------+-------------+
    
- CASSA - 
    

+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato  |              |              |             |
|differenziale          |      2021    |     2022     |     2023    |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |      -279.207|      -208.500|     -198.000|
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |       566.572|       482.797|      553.050|
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
| prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti   |
| con ammortamento a carico dello Stato.                            |
+-------------------------------------------------------------------+