Art. 2 
 
                    Organizzazione dei controlli 
 
  1. Al fine di consentire l'organizzazione e  il  coordinamento  dei
controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7,  del  regolamento  (UE)
2017/625, gli operatori che ricevono  da  altri  Stati  membri,  come
primi  destinatari  materiali,  gli  animali  e  le  merci   di   cui
all'articolo 1, comma 1: 
    a) effettuano la registrazione presso gli uffici  veterinari  per
gli  adempimenti  comunitari,  utilizzando   la   descrizione   delle
informazioni e le procedure  previste  dal  sistema  informativo  del
Ministero della salute e da altri  sistemi  informativi  correlati  o
altre modalita' di trasmissione telematica,  stabiliti  con  apposito
decreto del Ministro della salute; 
    b)  segnalano  ogni  partita  all'ufficio  veterinario  per   gli
adempimenti  comunitari  e  al  servizio   veterinario   dell'azienda
sanitaria  competente  per  materia  e  territorio,  utilizzando   la
descrizione delle informazioni e le procedure previste  alla  lettera
a). 
  2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata  al
servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia  e
territorio e all'ufficio veterinario per gli  adempimenti  comunitari
competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti  l'arrivo
per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di  anticipo
per l'arrivo delle partite di merci. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.