Art. 2 Organizzazione dei controlli 1. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come primi destinatari materiali, gli animali e le merci di cui all'articolo 1, comma 1: a) effettuano la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o altre modalita' di trasmissione telematica, stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute; b) segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a). 2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.