Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  3,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di  0,14  milioni  di
euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni  di
euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62  milioni  di  euro
nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno
2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro  nel  2029,
3,18 milioni di euro  nel  2030  e  3,63  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024,  1,85  milioni
di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per  l'anno  2026,  2,59
milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028,
3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno
2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 293,14 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro  nel  2023,  1,37
milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di
euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni  di
euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18  milioni  di  euro
nel 2030 e 3,63 milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2031,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per  l'anno  2023,  1,54
milioni di euro per l'anno 2024, 1,85  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di  euro  per
l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno  2028,  3,19  milioni  di
euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per  l'anno  2030  e  3,84
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo  netto  da
finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno  e  230,57
milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021  e,
in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76  milioni
di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro
nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel  2026,
2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel  2028,
2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030  e  3,63
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2031  e,  in  termini  di
indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15  milioni  di
euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  1,85
milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026,
2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per  l'anno
2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica il  20  gennaio  2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
    b) quanto a 4,94 milioni di  euro  in  termini  di  indebitamento
netto  e  fabbisogno,  mediante  utilizzo  delle   maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 2, comma 9. 
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.