Art. 14 Norme transitorie 1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo. 2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo del comma 373 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n. 62: «373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneita'. E' fatta salva la validita' dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle societa' affiliate a una federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalita' di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilita', fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.».