Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del  contratto
di mandato sportivo, mette in contatto due o piu'  soggetti  operanti
nell'ambito di una  disciplina  sportiva  riconosciuta  dal  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato  Internazionale  Olimpico,
siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai
fini della  conclusione,  della  risoluzione  o  del  rinnovo  di  un
contratto di lavoro sportivo,  del  trasferimento  della  prestazione
sportiva mediante cessione del  relativo  contratto  di  lavoro,  del
tesseramento  di  uno  sportivo  presso  una   Federazione   Sportiva
Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza,
mediazione; 
    b) Comitato Italiano Paralimpico: l'ente  pubblico,  riconosciuto
dal  Comitato  Paralimpico  Internazionale,  che  ha  il  compito  di
garantire la massima diffusione  dell'idea  paralimpica  ed  il  piu'
proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; 
    c)    Comitato    Olimpico    Internazionale:    l'organizzazione
internazionale non governativa senza fini di  lucro  alla  guida  del
movimento olimpico, preposta alla gestione e  all'organizzazione  dei
Giochi Olimpici; 
    d)  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano:   l'ente   pubblico,
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'
alla Carta  olimpica,  svolge  il  ruolo  di  Comitato  olimpico  sul
territorio nazionale; 
    e)   Comitato   Paralimpico   Internazionale:    l'organizzazione
internazionale non governativa senza fini di  lucro  alla  guida  del
movimento paralimpico, preposta alla  gestione  e  all'organizzazione
dei Giochi Paralimpici; 
    f)  Disciplina  Sportiva  Associata:  l'organizzazione   sportiva
nazionale,  priva  dei  requisiti   per   il   riconoscimento   quale
Federazione Sportiva Nazionale, che  svolge  attivita'  sportiva  sul
territorio nazionale; 
    g) Enti  di  Promozione  Sportiva:  gli  organismi  sportivi  che
operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'
motorie e sportive con finalita'  ricreative  e  formative,  anche  a
tutela delle minoranze linguistiche; 
    h)   Federazione   Sportiva   Internazionale:    l'organizzazione
internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o
piu' sport a livello mondiale e che  riconosce  a  fini  sportivi  le
organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; 
    i)  Federazione  Sportiva  Nazionale:  l'organizzazione  sportiva
nazionale, affiliata  alla  Federazione  sportiva  internazionale  di
appartenenza, posta al vertice di una  disciplina  sportiva  o  a  un
gruppo di discipline affini; 
    l) Federazioni Sportive Paralimpiche:  l'organizzazione  sportiva
nazionale riconosciuta dal Comitato  Italiano  Paralimpico  posta  al
vertice di una disciplina sportiva  paralimpica  o  a  un  gruppo  di
discipline paralimpiche affini; 
    m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore,  il
direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
il direttore di gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere  e
indipendentemente dal  settore  professionistico  o  dilettantistico,
esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; 
    n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale
deve essere iscritto l'agente sportivo,  ai  fini  dello  svolgimento
della professione; 
    o) Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute
S.p.a.  che  svolge  attivita'   di   formazione,   aggiornamento   e
specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che
operano nel mondo dello sport; 
    p)  settore  dilettantistico:  il  settore  di  una   Federazione
Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva  Associata  non  qualificato
come professionistico; 
    q)  settore  professionistico:  il   settore   qualificato   come
professionistico dalla rispettiva Federazione  Sportiva  Nazionale  o
Disciplina Sportiva Associata; 
    r)  sport:  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica  fondata  sul
rispetto di regole che, attraverso una partecipazione  organizzata  o
non organizzata, ha per obiettivo l'espressione  o  il  miglioramento
della condizione fisica  e  psichica,  lo  sviluppo  delle  relazioni
sociali o l'ottenimento di  risultati  in  competizioni  di  tutti  i
livelli; 
    s) Sport e salute S.p.a.: la  societa'  per  azioni  a  controllo
pubblico che svolge attivita' di produzione e  fornitura  servizi  di
interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive  e  gli
indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport.