Art. 47 Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa 1. Nell'ambito della Difesa e' istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale. 2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti: a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale; b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a); c) le modalita' organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD; 4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti: a) tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa; c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione; d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi. 6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Note all'art. 47: - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106 - Supplemento ordinario n. 84, reca «Codice dell'ordinamento militare». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140 - Supplemento ordinario n. 131, reca «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246».