Art. 47 
 
Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il
Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa 
 
  1. Nell'ambito  della  Difesa  e'  istituito  il  «Gruppo  Sportivo
Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a  favorire  un  generale
processo di recupero e di  integrazione  del  personale,  militare  e
civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo,  promuove  lo
sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di  atleti  di
interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione
nelle diverse  discipline,  a  competizioni  in  ambito  nazionale  e
internazionale. 
  2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa,  nel  limite  del  5  per
cento  dell'organico  globalmente  esistente  nei   Gruppi   Sportivi
Militari del Ministero della  difesa,  stipula  con  gli  atleti  con
disabilita' fisiche e sensoriali, risultati  idonei  e  in  posizione
utile  all'esito  delle  procedure  selettive  di  cui  al  comma  4,
contratti di  lavoro  sportivo  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente  decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente comma si provvede mediante riduzione di un  pari  numero  di
posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della
relativa spesa, nei  limiti  della  durata  del  rapporto  di  lavoro
sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a  valere
sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione  vigente,  nei
limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 
  3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo  di
Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti: 
    a)   le   discipline   sportive   paralimpiche    di    interesse
istituzionale; 
    b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e  sensoriali  che
collaborano con il  Gruppo  Sportivo  Paralimpico  della  Difesa  per
ciascuna disciplina di cui alla lettera a); 
    c) le modalita' organizzative per la  stipula  dei  contratti  di
lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD; 
  4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli  atleti  con  disabilita'
fisiche e sensoriali e  il  Gruppo  Sportivo  Paralimpico  Difesa  e'
instaurato previa selezione  mediante  procedura  pubblica  per  soli
titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti: 
    a)  tesserati  con  il  CIP  e   con   il   piu'   alto   livello
tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; 
    b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per  gli
atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa; 
    c) in possesso di valido certificato di  idoneita'  all'attivita'
agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per
la specialita' per la quale partecipano alla selezione; 
    d) che abbiano  conseguito  nella  propria  disciplina  risultati
agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati  dal
medesimo Comitato. 
  5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura  un
rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa
competono mensilmente,  per  tutta  la  durata  della  collaborazione
stessa, compensi di entita' pari al  trattamento  economico  fisso  e
continuativo spettante agli atleti  normodotati,  con  esclusione  di
qualsiasi emolumento di natura accessoria ed  eventuale,  secondo  la
progressione economica prevista per i medesimi. 
  6. Alla procedura selettiva di cui al  comma  4  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66 e del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
  7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non  piu'  idonei
all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio  di
esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata
nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del
Ministero della Difesa. 
 
          Note all'art. 47: 
              -  Il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106 -
          Supplemento ordinario n. 84, reca «Codice  dell'ordinamento
          militare». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  giugno
          2010, n. 140 - Supplemento ordinario n.  131,  reca  «Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della  legge  28
          novembre 2005, n. 246».