Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 4,  paragrafo  1,  lettera  o),  e  9  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a  decorrere  dall'anno
2020, e agli  oneri  derivanti  dalle  restanti  spese  di  cui  agli
articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e
12 dell'Accordo di cui all'articolo  1  si  fa  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo.