Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.