ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Preambolo Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»; Consapevoli delle conseguenze negative che la criminalita' nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini; Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e al terrorismo; Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il «Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria» e per «Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini», firmati a Palermo dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il «Protocollo contro la Produzione e il Traffico illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni», firmato dalla Repubblica Italiana il 14 novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonche' la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, alle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina hanno aderito; Considerati l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato, a Roma, il 6 ottobre 1992; Desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati; Nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali assunti dalle Parti, nonche', per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Obiettivo Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo e' quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalita' nelle sue varie forme e il terrorismo.