(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
 
                                 TRA 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
 
                                  E 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 
 
                         SULLA COOPERAZIONE 
 
                       IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Preambolo 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il   Governo   della
Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente «Parti»  e
separatamente «Parte»; 
    Consapevoli delle conseguenze negative che la criminalita'  nelle
sue varie  forme  ha  sull'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  e  sul
benessere dei cittadini; 
    Riconoscendo   l'esigenza   di   rafforzare    la    cooperazione
internazionale tra le forze di polizia di entrambi  gli  Stati  nella
lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e al terrorismo; 
    Richiamando la  risoluzione  n.  45/123  dell'Assemblea  Generale
delle Nazioni Unite del 14 dicembre  1990  in  tema  di  cooperazione
internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche'  la
Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti  (New  York,  30  marzo
1961), cosi' come emendata dal  Protocollo  aggiuntivo  (Ginevra,  25
marzo 1972), la Convenzione sulle  Sostanze  Psicotrope  (Vienna,  21
febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico
Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna,  20  dicembre
1988), il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio  1990),  la
Convenzione delle Nazioni Unite contro  la  Criminalita'  Organizzata
Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il «Traffico
Illecito di Migranti via  Terra,  Mare  e  Aria»  e  per  «Prevenire,
Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare  di  Donne  e
Bambini»,  firmati  a  Palermo  dalla  Repubblica  Italiana  e  dalla
Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il «Protocollo contro la
Produzione e il Traffico illecito di Armi  da  Fuoco,  loro  Parti  e
Componenti e Munizioni», firmato  dalla  Repubblica  Italiana  il  14
novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonche'
la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003  -
Convenzione delle Nazioni Unite contro  la  Corruzione  ed  anche  le
pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
e le Convenzioni contro il terrorismo adottate  sotto  l'egida  delle
Nazioni Unite, alle quali la  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica
Argentina hanno aderito; 
    Considerati l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella  lotta
contro  il  terrorismo,  il  traffico  illecito   internazionale   di
stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato, a  Roma,  il  6
ottobre 1992; 
    Desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i
due Stati; 
    Nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni  nazionali  e
degli obblighi  internazionali  assunti  dalle  Parti,  nonche',  per
l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1 
                              Obiettivo 
 
    Le Parti concordano  che  l'obiettivo  del  presente  Accordo  e'
quello di promuovere, sviluppare e rafforzare  la  collaborazione  di
polizia per prevenire e contrastare la criminalita' nelle  sue  varie
forme e il terrorismo.