Art. 4 Forme di cooperazione 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, le Autorita' competenti cooperano con le seguenti modalita': a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi; b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti; c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus operandi; d. scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sui reati ad essi connessi; sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga; e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi; f. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalita', comprese le tecniche di analisi criminale; g. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata; h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita; i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; j. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; k. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti; l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione di tale collaborazione; m. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia on-line e di criminalita' informatica; n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura; o. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilita' di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attivita' addestrative; p. esecuzione delle richieste di assistenza previste dall'articolo 5; q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorita' competenti. 4. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorita' competenti, di cui all'articolo 2, utilizzando in via principale il canale Interpol. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorita' competenti si comunicano i rispettivi Punti di contatto, per iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.