(Accordo-art. 4)
                               Art. 4 
                        Forme di cooperazione 
 
    1.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  3,   le   Autorita'
competenti cooperano con le seguenti modalita': 
      a. scambio di informazioni  sui  reati,  sui  gruppi  criminali
organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonche'
sulla loro struttura, gestione e modus operandi; 
      b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti; 
      c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei
rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus
operandi; 
      d. scambio di informazioni sui  reati  relativi  alle  sostanze
stupefacenti o psicotrope e  dei  relativi  precursori  chimici,  sui
reati ad essi connessi; sui luoghi  e  sui  metodi  di  produzione  e
fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e  i
mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento  e
sulle principali tecniche di analisi della droga; 
      e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative  di
carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e  dei
dati sui soggetti  e  sulle  organizzazioni  criminali  di  reciproco
interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi; 
      f.  scambio  delle  informazioni  sugli  strumenti   normativi,
scientifici e tecnologici per combattere la criminalita', comprese le
tecniche di analisi criminale; 
      g. scambio, qualora necessario e ai soli fini  di  studio,  dei
risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata; 
      h. scambio di informazioni, tecniche  e  prassi  operative  per
l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento  dei  patrimoni
di provenienza illecita; 
      i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette
a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che
partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; 
      j. scambio  delle  informazioni  sull'immigrazione  illegale  e
sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e  il
traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; 
      k. scambio delle informazioni  sui  passaporti  e  sugli  altri
documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al
fine di individuare documenti falsi e contraffatti; 
      l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti
sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla
normativa sull'immigrazione, con  la  possibilita'  di  elaborare  un
protocollo applicativo contenente  le  modalita'  operative  per  una
migliore attuazione di tale collaborazione; 
      m. scambio delle informazioni per  il  contrasto  ai  reati  di
pedopornografia on-line e di criminalita' informatica; 
      n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione
di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la
sorveglianza elettronica o  di  altro  tipo  e  le  operazioni  sotto
copertura; 
      o. scambio delle informazioni sulla formazione e  buone  prassi
del personale di polizia, con la possibilita' di realizzare scambi di
esperienze  e  di  esperti  e  di  organizzare  corsi   e   attivita'
addestrative; 
      p.  esecuzione   delle   richieste   di   assistenza   previste
dall'articolo 5; 
      q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per  le
Autorita' competenti. 
    4. La cooperazione prevista  nel  presente  Accordo  si  realizza
attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorita'  competenti,
di cui all'articolo  2,  utilizzando  in  via  principale  il  canale
Interpol. 
    Con  l'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo  le  Autorita'
competenti  si  comunicano  i  rispettivi  Punti  di  contatto,   per
iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale  Interpol  o  gli
Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.