(Accordo-art. 5)
                               Art. 5 
                       Richieste di assistenza 
 
    1. La cooperazione prevista dal presente  Accordo  avviene  sulla
base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente
interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che
detta assistenza possa essere  di  interesse  per  l'altra  Autorita'
competente. 
    2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In
casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate  oralmente,
ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7)
giorni lavorativi. 
    3. Le richieste di assistenza devono contenere: 
      a. il nome dell'Autorita' competente richiedente; 
      b.  il  nome  dell'Autorita'  competente   destinataria   della
richiesta di assistenza; 
      c. i dettagli sul caso; 
      d. l'obiettivo e i motivi della richiesta; 
      e. una descrizione dell'assistenza richiesta; 
      f.  ogni  altra   informazione   che   possa   contribuire   ad
un'effettiva esecuzione della richiesta.