(Accordo-art. 6)
                               Art. 6 
                       Rifiuto dell'assistenza 
 
    1.  L'assistenza  prevista  nel  presente  Accordo  puo'   essere
rifiutata   se   l'Autorita'   competente   richiesta   ritiene   che
l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti  umani
e le liberta' fondamentali, la  sovranita',  la  sicurezza,  l'ordine
pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto
con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali. 
    2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione  della
richiesta implica un  onere  eccessivo  per  le  risorse  finanziarie
dell'Autorita' competente richiesta. 
    3. L'Autorita' competente  richiesta  puo',  prima  di  rifiutare
l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente  al  fine
di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e
le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione  di
tali condizioni da parte di entrambe le  Autorita'  competenti,  esse
devono impegnarsi a rispettarle. 
    4.  L'Autorita'  competente  richiesta  comunica   per   iscritto
all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto  di
assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.