Art. 7 Esecuzione delle richieste 1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta. 3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari. 5. L'Autorita' competente richiesta informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.