(Accordo-art. 7)
                               Art. 7 
                     Esecuzione delle richieste 
 
    1. Le Autorita' competenti  adottano  le  misure  necessarie  per
garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza. 
    2.   L'Autorita'   competente   richiedente    viene    informata
immediatamente  su  eventuali  circostanze  che  possono  impedire  o
ritardare l'esecuzione della richiesta. 
    3. Se l'esecuzione della  richiesta  di  assistenza  esula  dalle
attribuzioni  dell'Autorita'  competente  richiesta,  la  stessa   lo
comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 
    4. L'Autorita' competente richiesta, se lo ritiene necessario per
eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo'
richiedere   all'Autorita'   competente   richiedente    informazioni
supplementari. 
    5.  L'Autorita'  competente  richiesta   informa   quanto   prima
l'Autorita'   competente   richiedente   in   merito   ai   risultati
dell'esecuzione della richiesta.