(Trattato di estradizione-art. 12)
                              Art. 12. 
                         Arresto provvisorio 
 
    1. La Parte  Richiedente  puo'  richiedere  per  via  diplomatica
l'arresto  provvisorio  della  persona  richiesta.  La  domanda  deve
indicare che nei confronti della persona richiesta  e'  stata  emessa
un'ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare  privativa  della
liberta' personale o una sentenza  di  condanna  definitiva,  e  deve
indicare la data e i  fatti  che  motivano  la  domanda,  nonche'  il
momento e il luogo della commissione parziale  o  totale  dei  fatti,
oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona  di  cui
e' richiesto l'arresto. 
    2. Dopo l'esecuzione  dell'arresto,  la  Parte  Richiedente  deve
formalizzare la domanda di estradizione nel termine di  novanta  (90)
giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui
non sia formalizzata la domanda  nel  termine  indicato,  la  persona
oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara'  ammessa  una
nuova domanda  di  arresto  per  lo  stesso  fatto  solo  se  vengono
rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato. 
    3.  La  localizzazione  della  persona  richiesta   puo'   essere
effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale  della  Polizia
Criminale - INTERPOL.