Art. 8. Documenti necessari per la presentazione di richieste di estradizione 1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia o dall'autorita' competente per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da: a) nome dell'autorita' richiedente; b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi; ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona; c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena; f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena; g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dalla autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente. 3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare. 4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostille e si presumono autentici.