(Trattato di estradizione-art. 8)
                               Art. 8. 
              Documenti necessari per la presentazione 
                    di richieste di estradizione 
 
    1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della
Giustizia o dall'autorita' competente per via diplomatica. 
    2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da: 
      a) nome dell'autorita' richiedente; 
      b) nome, nazionalita',  documento  di  identificazione  e  ogni
altra informazione utile a identificare  la  persona  richiesta  o  a
determinare dove si trovi; ove  possibile,  i  dati  segnaletici,  le
fotografie e le impronte digitali della persona; 
      c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il  quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica; 
      d) il testo delle  disposizioni  di  legge  che  precisano  gli
elementi costitutivi del reato e la pena; 
      f)  il  testo  delle  disposizioni  di  legge   relative   alla
prescrizione del reato o della pena; 
      g) copia  dell'ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare
privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la
carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di  ogni  altra
decisione giudiziaria emessa dalla  autorita'  competente  avente  la
stessa forza e valore di legge secondo la  legislazione  della  Parte
Richiedente. 
    3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona
condannata, si allega una  certificazione  della  documentazione  che
indica la parte della pena che resta da scontare. 
    4. I documenti trasmessi in applicazione  del  presente  Trattato
sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione  o  apostille  e  si
presumono autentici.