(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 1)
 
   TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA 
        DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE 
 
    La Repubblica Italiana  e  la  Repubblica  Dominicana,  d'ora  in
avanti denominate «le Parti»; 
    Considerando i legami di amicizia e cooperazione che le uniscono; 
    Desiderose  di  rafforzare  le  basi  giuridiche  dell'assistenza
giudiziaria reciproca in materia penale; 
    Agendo in coerenza con  le  loro  rispettive  costituzioni  e  in
adesione  ai  principi  universali  di  diritto  internazionale,  nel
particolare rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra
gli Stati e della non ingerenza  negli  affari  interni  di  ciascuna
Parte; 
    Tenendo   conto   dei   principi   enunciati   negli    strumenti
internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di  cooperare
bilateralmente per la loro promozione; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
             Obbligo di concedere assistenza giudiziaria 
 
    1.  Le  Parti  devono,  in  conformita'  al  presente   Trattato,
concedersi l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. 
    2. L'assistenza puo' essere prestata anche quando il fatto per il
quale si procede nella Parte Richiedente  non  e'  considerato  reato
dalla legge della Parte Richiesta. 
    3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente  l'assistenza
giudiziaria tra le Parti. Le sue  disposizioni  non  determinano,  in
alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad  escludere
prove  o  ad  ostacolarne  l'acquisizione  nell'esecuzione   di   una
richiesta di assistenza giudiziaria. 
    4. Il presente Trattato non autorizza le autorita' competenti  di
una delle  Parti  a  esercitare,  nel  territorio  dell'altra  Parte,
facolta'  che  sono  esclusivamente  di  competenza  delle  autorita'
dell'altra Parte. 
    5. Il presente Trattato  si  applica  a  tutte  le  richieste  di
assistenza giudiziaria presentate dopo  la  sua  entrata  in  vigore,
anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.