(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 14)
                              Art. 14. 
        Localizzazione e identificazione di persone e oggetti 
 
    Le autorita' competenti della Parte Richiesta adottano  tutte  le
misure previste dalla propria legislazione per  la  localizzazione  e
l'identificazione  delle  persone  e  degli  oggetti  indicati  nella
richiesta di assistenza.