Art. 15. Comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o a processi penali nel territorio della parte richiedente 1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle sue autorita' competenti. 2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalita' di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonche' le informazioni relative alle garanzie di cui essa godra' ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato. 3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni in caso di mancata comparizione nel territorio della Parte Richiedente. 4. La persona citata dichiara se desidera o meno comparire. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta e, se la persona accetta di comparire, deve favorire il suo contatto con la Parte Richiedente affinche' questa le anticipi i fondi di cui ha bisogno per sostenere le spese. 5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi alla Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno con sessanta (60) giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per la comparizione. Tuttavia, in casi eccezionali in cui la notifica puo' risultare opportuna anche in un termine inferiore, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per soddisfare la richiesta.