Art. 3. Autorita' centrali 1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorita' Centrali: a) per la Repubblica italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della giustizia; b) per la Repubblica Dominicana l'Autorita' Centrale e' la Procuraduria General de la Republica, presso il Despacho del Procurador General de la Republica, in qualita' di organo della Oficina de Asistencia Juridica Internacional y Extradiciones. 2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorita' Centrali e degli ambiti di competenza. 3. Le Autorita' Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte. 4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta da' sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorita' competenti per la loro esecuzione. 5. Qualora l'Autorita' Centrale trasmetta la richiesta a un'autorita' competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorita'.