Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' integrato di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021  e  110,28
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Alla  relativa
copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). 
  2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 10 del decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza  pubblica)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, cosi' recita: 
                "Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37 dell'art. 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".